Coronavirus, De Luca blocca anche i lavori: chiusi i cantieri edili pubblici e privati


La Regione ha emanato l’ordinanza numero 19 del mese di marzo 2020, contenete disposizioni per limitare il contagio da coronavirus. Il presidente Vincenzo De Luca ha deciso di bloccare i cantieri edili, sia pubblici che privati, a meno che non ricorrano determinati motivi di necessità e purché i lavoratori utilizzino adeguati mezzi di protezione. Di seguito la comunicazione:

CORONAVIRUS: ho firmato oggi l’ordinanza n.19 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica.

Si richiamano:

“le Amministrazioni Pubbliche, gli enti dalle stesse vigilati e le società a controllo pubblico del territorio regionale, alla stretta osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la Funzione pubblica n.2/2020, del DPCM 11 marzo 2020 e dell’art.87 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, al fine di limitare la presenza del personale e dell’utenza negli uffici – salvo che per i servizi necessari a fronteggiare l’emergenza ed i servizi pubblici essenziali- ai soli casi in cui la presenza fisica sia strettamente indispensabile per lo svolgimento delle attività individuate come urgenti e indifferibili ai sensi della citata disciplina statale, ove non risulti possibile l’erogazione della prestazione in modalità telematica e comunque previa specifica prenotazione degli eventuali utenti, al fine del rispetto delle misure di sicurezza vigenti.

Su tutto il territorio regionale, fino al 3 aprile 2020:

– è sospesa l’attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente. I responsabili provvedono alla messa in sicurezza e alla chiusura temporanea del cantiere non oltre 5 giorni dalla data della presente ordinanza;

– per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi l’avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l’edilizia sanitaria nonché degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati. Per le lavorazioni indifferibili, è fatto comunque salvo l’obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente. Per le lavorazioni differibili, sono disposti la messa in sicurezza e la chiusura temporanea del cantiere, da concludersi non oltre 5 giorni dalla data della presente ordinanza”.


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