Si fa divieto inoltre di cedere a qualsiasi titolo materiale esplodente di qualsiasi categoria ai minori di 18 anni e privi di documento di identità. Si fa divieto di vendita in forma ambulante di qualsiasi tipo di fuoco d’artificio o esplodente, fatta eccezione di fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palloni luminosi.
In caso di violazione è prevista la sanzione pecunaria da 25 a 500, salvo che il fatto non costituisca reato. L’inosservanza dell’Ordinanza da parte dei titolari di licenza amministrativa è punita con la sospensione della licenza per giorni 10. Qualora l’inosservanza causi danni a persone la licenza verrà revocata.
L’ordinanza è visionabile per intero qui: Ordinanza 134.18 – fuochi d’artificio.