Turris, che guaio! De Carlo squalificato: salterà la Sessana


Come recita il comunicato del Tribunale Federale Nazionale, Vittorio De Carlo salterà la prossima gara di Eccellenza. La squalifica si riferisce ai fatti avvenuti in quel di Policoro, a seguito della consegna delle maglie ai tifosi dell’allora Turris Neapolis. Di seguito, il comunicato ufficiale.

 

(452) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE  ALLOCCA, ANTONIO CROCE, LUIGI LUCCHESE, VITTORIO DE CARLO, ANTONINO MANNONE, ALBERTO ACCARDO, MATTEO BISOGNO, STEFANO MANZO (Calciatori
tesserati per la Società Turris Neapolis Srl), FRANCESCO MANGO (Dirigente accompagnatore della Società Turris Neapoli Srl), Società TURRIS NEAPOLIS Srl – (nota n. 7813/655 pf13-14 AM/ma del 27.6.2014).
Con provvedimento del 27.06.14 il Procuratore federale vicario ha deferito a questa Commissione i Signori: Antonio Croce, Luigi Lucchese, Vittorio Di Carlo, Antonino Mannone, Alberto Accardo, Matteo Bisogno, Stefano Manzo, tutti calciatori tesserati della
Turris Neapolis Srl all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1, comma 1, CGS, per aver deciso, al termine della gara Real Metapontino – Turris del 2.3.14, di spogliarsi delle maglie di gioco a fronte di una specifica richiesta di un gruppo di tifosi, cedendo così ad un’illegittima pretesa intimidatoria e di sudditanza; Francesco Mango, dirigente accompagnatore della Turris Neapolis Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1, comma 1, CGS, per aver consentito, senza nulla obiettare, che i calciatori si spogliassero delle maglie su indebita pressione dei tifosi; la Turris Neapolis Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, c. 2, CGS, in riferimento al comportamento tenuto dai suoi calciatori tesserati in occasione della su rammentata gara di campionato. Degli incolpati, il solo Sig. Croce ha fatto pervenire, nel termine prescritto, propria memoria difensiva. In sintesi la difesa invoca l’esimente prevista dall’art. 54 c.p., ovvero di aver agito in uno stato di necessità, almeno così percepita, anche erroneamente, dall’incolpato, basato però su concreti fatti giustificativi della propria condotta. Alla riunione del 25.09.2014 i deferiti e la Procura federale avevano convenuto l’applicazione delle sanzioni ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo
raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Con nota del 02.10.2104, la Procura generale dello sport presso il CONI ha comunicato alla Procura federale il diniego di qualsivoglia parere in merito alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità delle sanzioni indicate, poiché l’atto di deferimento era antecedente alla formale attivazione della medesima Procura
generale dello sport presso il CONI. Di conseguenza, avuto riguardo alla fattispecie in trattazione, non può che trovare
applicazione l’art. 23 CGS di vecchia formulazione. Il patteggiamento All’inizio dell’odierna riunione i Sig.ri Giuseppe Allocca, Antonio Croce, Luigi Lucchese, Vittorio De Carlo, Antonino Mannone, Alberto Accardo, Matteo Bisogno, Stefano Manzo,
Francesco Mango e la Società Turris Neapolis Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare,
rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Giuseppe Allocca, Antonio Croce, Luigi Lucchese, Vittorio De Carlo, Antonino Mannone, Alberto Accardo, Matteo Bisogno, Stefano Manzo, Francesco Mango e la Società Turris Neapolis Srl, tramite i propri
difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per i Signori Giuseppe Allocca, Antonio Croce, Luigi Lucchese, Vittorio De Carlo, Antonino Mannone, Alberto Accardo, Matteo Bisogno, Stefano Manzo, sanzione
della squalifica di 2 (due) giornate ciascuno, da scontarsi in gare ufficiali, diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a 1 (una) giornata di squalifica ciascuno, da scontarsi in gare ufficiali; pena base per il Sig. Francesco Mango, sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta),
diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena per la Società Turris Neapolis Srl, sanzione della ammenda di € 1.800,00 (euro milleottocento/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 1.200,00 (euro milleduecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

squalifica per 1 (una) giornata ciascuno, da scontarsi in gare ufficiali, per i Signori
Giuseppe Allocca, Antonio Croce, Luigi Lucchese, Vittorio De Carlo, Antonino Mannone,
Alberto Accardo, Matteo Bisogno, Stefano Manzo;
– inibizione di giorni 20 (venti) per il Sig. Francesco Mango;
– ammenda di € 1.200,00 (€ milleduecento/00) per la Società Turris Neapolis Srl.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.


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