La sentenza precisa inoltre che “l’art. 7/10 del codice della strada prescrive la necessità di segnalazione delle zone a traffico limitato nonché dei varchi di accesso, segnaletica che per indicazioni, forma e dimensioni deve essere idonea a essere percepita dall’utente della strada (art. 77 e ss. del reg. att. Del C. della S.) a tal fine i segnali devono essere visibili, rispettosi di tutte le caratteristiche prescritte e posti a una distanza minima di m. 80 dalla zona interessata (art. 79 reg. att. C. della S.) percettibili dall’utente della strada anche in relazione alla velocità consentita (km 50/h per il tratto urbano)”.
Fonte: Avv. Marco Avecone
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