Le mascherine chirurgiche vendute devono riportare la data di scadenza e l’autorizzazione prevista dagli art.15 e 16 del decreto legge del 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. L’art. 15 riguarda, infatti, la commercializzazione di tali mascherine: coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’Istituto superiore di sanità’ ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa.
L’art. 16, invece, riguardante “le misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività”, informa che gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.
Nell’attuale periodo di emergenza sanitaria, l’attività della Guardia di Finanza sembra essere quotidiana e l’A.S.L ha ritenuto, infatti, non idonee le mascherine sequestrate, per via del loro potere filtrante: infatti, è giudicato pari a quello di un comune capo d’abbigliamento.