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Dal 2025 dopo la sentenza di primo grado si blocca la prescrizione, tuttavia il processo di Appello dovrà essere concluso entro due anni, quello in Cassazione entro un anno. La proroga (un anno per l’Appello e sei mesi per la Cassazione) è concessa solo una volta e con ordinanza e motivazione scritta del magistrato, con i termini che passano a 3 anni in Appello e uno e mezzo in Cassazione. Se non si rispettano questi termini scatta l’improcedibilità, ossia il processo si ferma definitivamente con l’assoluzione per prescrizione processuale.
Per i reati gravi (mafia, terrorismo, violenza sessuale e traffico di droga) le proroghe non hanno limiti ma devono essere sempre motivate dal giudice. Per i reati puniti con l’ergastolo non esiste l’improcedibilità. Per l’aggravante mafiosa è previsto il limite di due proroghe sia per l’Appello che per la Cassazione. In tutti i casi è possibile fare ricorso contro l’ordinanza di proroga.
Un comitato tecnico scientifico apposito vigilerà sull’operato dei giudici, lo smaltimento degli arretrati e l’andamento dei lavori.
Fino al 31 dicembre 2024 i termini per l’Appello e la Cassazione sono rispettivamente di 3 anni e un anno e 6 mesi. Proroga possibile soltanto una volta. Regime speciale previsto per i reati di mafia, terrorismo, violenza sessuale e traffico di droga: per questo tipo di fattispecie di reato le proroghe possono essere reiterate senza limiti. Per l’aggravante mafiosa sono previste fino a tre proroghe (fino a 6 anni in Appello e 3 anni in Cassazione). I reati puniti con l’ergastolo restano esclusi dalla disciplina dell’improcedibilità. Contro l’ordinanza di proroga è ammesso ricorso in Cassazione.
Se l’imputato, condannato il primo grado, rinuncia a impugnare la sentenza la pena sarà scontata di un sesto. Lo sconto di pena viene applicato dal giudice dell’esecuzione. In caso di sostituzione del giudice le eventuali testimonianze, registrate, possono essere acquisite dal nuovo giudice. Prima si doveva procedere a ripetere la testimonianza.