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Napoli, lotta all’inquinamento: vietato circolare in auto fino a marzo 2022

Napoli – Con l’ordinanza n° 15 del 29 settembre 2021, il Comune di Napoli contrasta l’inquinamento dell’aria: dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:30, sarà vietata la circolazione di determinate tipologie di auto. Questi gli obiettivi dell’ordinanza:

A) Vietare dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 la circolazione su tutto il territorio cittadino di tutte le autovetture e i veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1, comprese quelle classificate come “auto d’epoca” e/o “storica”

B) Vietare dal 6 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 dalle ore 8:30 alle ore 18:30, con eventuale sospensione, in caso di ballottaggio, nei giorni dal 16 al 19 ottobre 2021, la circolazione su tutto il territorio cittadino delle seguenti categorie:

1. autovetture esclusivamente ad alimentazione diesel e veicoli commerciali ad alimentazione esclusivamente diesel di categorie N1, N2 e N3 inferiori o uguali ad Euro 4;

2. motoveicoli e ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad Euro 2.

Non sono soggetti a tale limitazione di traffico i seguenti assi viari:

– rete autostradale cittadina nei tratti ricadenti nel territorio del Comune di Napoli;

– raccordo A1 Napoli-Roma;

– raccordo A3 Napoli-Salerno;

– strada regionale ex SS 162;

– raccordo viale Fulco di Calabria.

In deroga al divieto di cui ai punti A) e B) dell’ordinanza del Comune di Napoli, potranno circolare le seguenti tipologie di auto:

a. gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, nonché i veicoli adibiti al trasporto disabili;

b. i soli veicoli di servizio: delle Forze dell’Ordine, del servizio autonomo Polizia locale del Comune di Napoli, della Protezione Civile, dei militari, dell’amministrazione della Giustizia riconoscibili da apposito permesso rilasciato dalle Procure o dai Tribunali, e quelli con a bordo Ministri di culto che debbano officiare riti religiosi;

c. i veicoli intestati ad Enti pubblici, società ed aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all’esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;

d. gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d’urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva, nonché fotografi professionisti;

e. gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l’espletamento di trattamenti terapeutici rigorosamente sistematici e periodici, limitati nel tempo, previa esibizione di certificazione sanitaria con l’indicazione della terapia, corredata da giorni ed orari di effettuazione;

f. gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano gas terapeutici o medicinali;

g. gli autoveicoli ed i bus delle aziende di trasporto pubblico, i taxi ed i bus turistici;

h. gli autoveicoli a noleggio di portata inferiore a 3,5 ton., motoveicoli e ciclomotori a noleggio e autoveicoli delle autoscuole per le esercitazioni e per gli esami di guida muniti di apposita scritta “scuola guida”;

i. i veicoli intestati a cittadini residenti in Regioni diverse dalla Campania con a bordo almeno un cittadino non residente in Campania;

j. gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;

k. i veicoli di servizio dei Consoli di carriera e dei Consoli onorari con targa/contrassegno di riconoscimento;

l. i veicoli di proprietà di un soggetto che risiede o è domiciliato nel comune di Napoli in un’unità immobiliare che è stata oggetto, a partire dall’anno 2016, di un intervento di efficientamento energetico del fabbricato e/o degli impianti di climatizzazione (anche se trattasi di un’unità inserita in un condominio per il quale si sono realizzati interventi sulle parti comuni), accedendo alle forme di incentivazione e contributo previsti dalla normativa (ristrutturazioni edilizie – bonus casa, riqualificazione energetica – ecobonus, conto termico) come attestato, a seconda dei casi, da uno dei seguenti documenti:

1. se trattasi di intervento di competenza dell’ENEA (ecobonus, bonus casa etc), il proprietario del veicolo potrà esibire la dichiarazione/asseverazione/scheda descrittiva degli interventi realizzati con il Codice Personale Identificativo (CPID) e la ricevuta informatica dell’avvenuto invio all’ENEA;

2. nel caso in cui si è goduto delle detrazioni del cosiddetto “bonus casa” per interventi effettuati nelle annualità 2016 e 2017 il soggetto dovrà produrre dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 accompagnata da copia della documentazione presentata all’Agenzia delle Entrate dalla quale si evinca l’accesso all’agevolazione;

3. se trattasi invece di intervento di competenza del GSE (conto termico), il soggetto potrà esibire copia dell’istanza caricata sul portale preposto dal GSE “il Portaltermico” e la lettera di ammissione del GSE

 

+++RETTIFICA+++

Gli uffici del Comune dell’Area Ambiente – Servizio controlli ambientali – con propria disposizione dirigenziale – hanno rettificato la precedente disposizione emanata nella giornata di ieri nel senso che è stato disposto il “divieto dal 6 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30, della circolazione su tutto il territorio cittadino di tutte le autovetture e i veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1, comprese quelle classificate come “auto d’epoca” e/o “storica”.
E’ rettificata inoltre la parte relativa al “divieto dal 6 ottobre 2021 al 31 marzo 2022, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 della circolazione su tutto il territorio cittadino delle autovetture esclusivamente ad alimentazione diesel e dei veicoli commerciali ad alimentazione esclusivamente diesel di categorie N1, N2 e N3 inferiori o uguali ad Euro 4 e dei motoveicoli e ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad Euro 2″.