Lavoro

Smart Working prorogato fino al 31 dicembre, ma non per tutti: chi ne ha diritto

Nel corso di questa settimana il Parlamento sarà chiamato a votare il decreto Aiuti bis dove si prevede la proroga dello smart working, fino a dicembre, per i lavoratori fragili e per i genitori di bambini e ragazzi fino a 14 anni. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe invece varare un decreto Aiuti ter dal valore di più di 13 miliardi di euro. La misura era stata pre annunciata già nelle scorse settimane.

Smart Working prorogato fino al 31 dicembre 2022

Le norme sullo smart working saranno le stesse in vigore fino al 31 luglio scorso: oltre ad essere compatibile con il tipo di professione svolta, in famiglia non ci deve essere un altro genitore che non lavora o percepisce altri ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione, per quanto riguarda i genitori di ragazzi al di sotto dei 14 anni. Tale misura doveva essere prorogata già in estate, ma per mancanza di copertura dei fondi – come annunciato dal ministro Andrea Orlando – c’era stato il rinvio.

Smart Working: la definizione e la disciplina data dal Ministero del Lavoro

Il lavoro agile o smart working non è una diversa tipologia di rapporto di lavoro, bensì una particolare modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato introdotta al fine di incrementare la competitività e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa. I lavoratori in smart working hanno diritto alla tutela prevista in caso di infortuni e malattie professionali anche in relazione alle prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali e nel tragitto tra l’abitazione ed il luogo prescelto per svolgere la propria attività (si veda, al riguardo, la circolare INAIL n. 48/2017).

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