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Coronavirus, Lauro dichiarato “zona rossa” da De Luca: è il settimo comune campano

Lauro è il settimo comune campano dichiarato ‘zona rossa’ dal presidente della Regione Vincenzo De Luca. Il comune in provincia di Avellino si aggiunge agli altri sei: Ariano Irpino (Avellino), Sala Consilina, Polla, Atena Lucana, Auletta e Caggiano (Salerno).

Si trasmette in allegato l’Ordinanza n.28 del 5 aprile 2020, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’ordinanza stabilisce l’istituzione di una nuova “zona rossa” in Campania nel Comune di Lauro, in provincia di Avellino.
Ecco la parte ordinativa dell’atto:
Con decorrenza immediata e fino al 10 aprile 2020, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, e salvo rinnovo ove necessario, con riferimento al territorio del Comune di Lauro (AV) sono adottate le seguenti misure:
a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;
b) divieto di accesso nel territorio comunale.
c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.
2. E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio ai sensi dei DDPCM 11 marzo 2020, 22 marzo e 1 aprile 2020 e ss.mm.ii. e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
3. Nel territorio comunale oggetto della presente ordinanza è disposta la chiusura delle strade secondarie, come individuate dal Comune sentita la Prefettura.
4. La ASL competente assicura il rafforzamento e l’ampliamento degli screening sanitari, dando priorità alla popolazione del Comune oggetto della presente Ordinanza rispetto a quelle degli altri Comuni.
5. Il mancato rispetto dellemisure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al quale integralmente si rinvia. 6. La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei Ministri,al Ministro della Salute, al Ministro dell’interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell’economia e delle finanze.