De Luca chiarisce sul limite di 20 persone: “Non vale fino al 4 ottobre con posti a sedere e per funzioni religiose”


 

de luca 20 persone

Vincenzo De Luca, dopo il malumore generato dalla sua ordinanza, ha deciso di chiarire quando precedentemente emanato. I problemi sono sorti soprattutto sul numero limitato di 20 persone a cerimonie e feste private. Queste le indicazioni della Regione Campania:

“La disposizione di cui al punto 2. dell’Ordinanza n. 75 del 29.09.2020 (“Con decorrenza dal 1 ottobre 2020, lo svolgimento di feste e di ricevimenti è consentito esclusivamente nel limite massimo di n.20 partecipanti per ciascun evento e nell’osservanza delle ulteriori misure di cui ai Protocolli di cui al punto 1.1″”) a feste e ricevimenti, anche di matrimoni, svolti in locali pubblici o aperti al pubblico e in luoghi privati. Le norme precauzionali di cui ai Protocolli di settore richiamati al punto 1.1. della medesima ordinanza dovranno essere comunque osservate.

2. Con esclusivo riferimento alle feste e ricevimenti già organizzati ed in programma fino al 4 ottobre 2020, fermo restando l’obbligo di osservanza delle misure precauzionali sopra citate, l’indicato limite numerico non opera ove l’evento si svolga in forma statica (con soli posti a sedere preassegnati), con esclusione di buffet. La composizione dei singoli tavoli dovrà prevedere la partecipazione di soli congiunti.

3. Il limite numerico di n.20 partecipanti previsto dall’Ordinanza non si applica alle celebrazioni religiose, per le quali sono dettate apposite disposizioni per lo svolgimento in sicurezza nel Protocollo allegato al DPCM 7 agosto 2020.

4. Il citato limite massimo di n.20 partecipanti è riferito allo svolgimento di singole feste o ricevimenti e non costituisce limitazione ai “coperti” degli esercizi di ristorazione destinati all’utenza ordinaria, che non presenta rischi di assembramenti e di multipla e prolungata interazione personale tipica degli eventi con partecipazione di invitati.

5. Lo svolgimento di congressi, tipicamente in forma statica, non rientra nelle previsioni di sospensione di cui al punto 1.4. dell’Ordinanza”.


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