De Luca, confermato l’obbligo di mascherina all’aperto: firmata l’ordinanza

Il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca


Dato il continuo aumento dei contagi nella nostra Regione, con l’ordinanza n° 22 del 2021 il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha prorogato le misure di sicurezza in vigore fino a oggi, 31 agosto 2021, in particolare per quanto riguarda l’uso della mascherina e la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.

Di conseguenza, “fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica“, su tutto il territorio regionale, da domani 1° settembre 2021 e fino al 30 settembre 2021, sono prorogatele disposizioni contenute nell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n° 21 del 31 luglio 2021 e, in particolare, dalle ore 22:00 fino alle ore 6:00:

  • è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici;
  • è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;
  • ai bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli;
  • sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

L’ordinanza di De Luca contiene anche una “raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cd. ‘movida’.

Inoltre, l’ordinanza n°22 conferma l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, che “resta fermo, tra l’altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti.

L’utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato –ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento-nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi”.


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