Penalizzazione Juve, ecco le motivazioni della sentenza: arriva la stangata dalla UEFA

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Caso plusvalenze e penalizzazione Juve. Il Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite ha pubblicato i dettagli delle motivazioni che il 20 aprile avevano portato l’organo di giustizia sportiva ad accogliere il ricorso della Juventus, restituendole i 15 punti di penalizzazione inflitti in prima istanza.

Confermati i movimenti illegali effettuati dal club, adesso si attende una nuova penalizzazione e una sanzione da parte della UEFA. I bianconeri potrebbero essere esclusi per 2-3 anni da tutte le competizioni europee.

Penalizzazione Juve, cosa dice il dossier del Collegio di Garanzia dello Sporta

In sintesi, sono state accertate le manovre illecite in ambito di mercato e di bilancio (“vi era stata una voluta reiterata alterazione delle evidenze contabili per effetto di numerose plusvalenze i cui valori erano fittizi”), Erano stati accolti i ricorsi di Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli – Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo e Francesco Roncaglio. Respinti invece quelli dell’ex presidente Andrea Agnelli (inibizione di 24 mesi), dell’ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene (inibizione di 24 mesi), dell’ex direttore sportivo (ma ancora in carica) Federico Cherubini (inibizione di 16 mesi) e dell’ex direttore sportivo Fabio Paratici (inibizione di 30 mesi).

Perché è stata tolta la penalizzazione di 15 punti alla Juventus

Quello che ha spinto il Collegio a sospendere la penalizzazione in classifica ed a rinviare la decisione finale alla Corte Federale di Appello, è stato proprio l’accoglimento di alcuni ricorsi fatti dagli ex dirigenti bianconeri, tra tutti quello di Pavel Nedved. Ecco quanto emerso dal report del Collegio di Garanzia dello Sport:

“Considerato, infatti, che la misura della sanzione della penalizzazione inflitta alla Juventus risulta determinata in relazione alle accertate violazioni dei suoi rappresentanti e dei suoi dirigenti, nonché dei suoi amministratori senza delega, il venir meno, per l’accertato vizio motivazionale, della sanzione per questi ultimi si riflette, allo stato, anche sulla sanzione complessiva irrogata alla società e rende, quindi, necessaria una nuova valutazione della Corte Federale d’Appello“.

Caso plusvalenze, penalizzazione Juve: il Collegio di Garanzia dello Sport dirama le motivazioni della sospensione

Ecco alcuni passaggi delle 75 pagine del dossier: “Il Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite, presieduto dall’avv. Gabriella Palmieri, ha reso note le motivazioni riguardo alla decisione assunta, con dispositivo del 20 aprile 2023, a seguito del ricorso presentato dalla società F.C. Juventus S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nonché con riferimento ai ricorsi presentati da Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli – Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Enrico Vellano, Maurizio Arrivabene avverso la medesima sentenza della Corte Federale d’Appello presso la FIGC in relazione alle sanzioni agli stessi irrogate”.

“La questione che aveva condotto al deferimento degli attuali ricorrenti era la ritenuta avvenuta reiterata alterazione delle evidenze contabili per effetto di numerose plusvalenze i cui valori erano stati ritenuti fittizi. Dopo il proscioglimento dei deferiti la Procura Federale ha, tuttavia, ricevuto una rilevantissima documentazione dalla Procura della Repubblica di Torino, dalla quale è emerso che effettivamente, come la Procura aveva sostenuto sin dal suo iniziale deferimento, vi era stata una voluta reiterata alterazione delle evidenze contabili per effetto di numerose plusvalenze i cui valori erano fittizi”.

“La precedenza sentenza non può ritenersi in contrasto con i principi sul giusto processo, tenuto conto che, anche su fatti nuovi e decisivi che possono essere oggetto di una possibile revocazione di una precedente decisione, ai sensi del contestato art.63, comma 1, lettera d), del Cgc della Figc, le parti hanno la possibilità di difendersi nella nuova (eventuale) fase del giudizio davanti alla Corte Federale d’Appello, come è avvenuto nella fattispecie, e possono in tale sede far valere ogni eventuale loro ragione. I fatti emersi dagli atti successivamente acquisiti – si legge ancora nelle motivazioni – dopo le due precedenti sentenze federali di proscioglimento sono, peraltro, pacificamente rilevanti ai fini disciplinari, come ritenuto dalla Corte Federale, e quindi decisivi ai fini di un rinnovato giudizio che poteva essere solo di revocazione, in relazione ai fatti già contestati, tenuto conto che il giudizio su tali contestazioni si era concluso con il proscioglimento dei deferiti a causa anche della mancata conoscenza degli elementi che erano stati poi trasmessi dalla Procura della Repubblica di Torino”.

“Tutti i ricorsi sono stati trattati all’udienza pubblica, e in quella occasione, i difensori delle parti hanno illustrato le conclusioni rassegnate, insistendo per il loro accoglimento, e il Procuratore Generale dello Sport, per la Procura Generale, ha concluso per la conferma della sentenza della Corte Federale d’Appello, attesa l’infondatezza e, per alcuni aspetti, l’inammissibilità, perché motivate in fatto, delle censure articolate dai ricorrenti, chiedendo l’annullamento con rinvio per la sola parte relativa alla attribuzione dei punti di penalità alla Juventus F.C. S.p.A. per carenza di motivazione“.


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