Il caso Zazzaroni-Mihajlovic ha scatenato tanta polemiche tra l’opinione pubblica. Il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Verna, ha voluto precisare che la verifica deontologica deve essere effettuata dal Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dell’Emilia Romagna, dove Zazzaroni è iscritto.

Bisogna valutare la correttezza del bilanciamento tra il diritto di cronaca e il rispetto dell’art. 6 del Testo Unico dei doveri di un giornalista, che riguarda il dovere nei confronti dei soggetti deboli, e dell’art. 1o sulla tutela della dignità delle persone malate. Zazzaroni, infatti, ha svelato lo scoop della malattia di Sinisa Mihajlovic nonostante l’allenatore gli avesse chiesto di restare in silenzio fino all’annuncio personale.

L’articolo 6 cita: “Il giornalista: rispetta i diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità siano esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, in analogia con quanto già sancito per i minori dalla «Carta di Treviso»; evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate; diffonde notizie sanitarie solo se verificate con autorevoli fonti scientifiche; non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo e fornisce tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi perché nocivi alla salute”.

Mentre l’articolo l’art. 10: “Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell´informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblico”.