Cassa integrazione per il caldo torrido, l’INPS specifica: “Valida anche sotto i 35° centigradi”


Con una nota ufficiale sul proprio sito, l’INPS ha specificato le condizioni per le quali è possibile richiedere la cassa integrazione nel caso in cui le temperature siano insostenibili. Il grande caldo che si è abbattuto sull’Italia ha messo a serio rischio l’incolumità di determinate categorie di lavoratori, inducendo l’ente previdenziale ad intervenire con un’integrazione salariale specifica. Nel comunicato l’INPS specifica che anche nel caso in cui non si superi i 35° centigradi, in determinate circostanze come l’impossibilità di ripararsi dal sole svolgendo attività all’aperto, è possibile fare domanda per ottenere la CIG.

Temperature sopra i 35 gradi, cassa integrazione per i lavoratori: la nota ufficiale dell’INPS

L’Istituto, con il messaggio 20 luglio 2023, n. 2729, riassume le indicazioni per i casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa conseguenti alle temperature elevate e il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo”, quando le temperature risultino superiori a 35° centigradi.

Va, ricordato che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario, qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura “percepita”, che è più elevata di quella reale.

Infatti, anche temperature inferiori ai 35 gradi possono essere idonee a dare titolo al trattamento di integrazione salariale, se le relative attività sono svolte in luoghi che non possono essere protetti dal sole o se comportano l’utilizzo di materiali o in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore. La valutazione, dunque, non deve fare riferimento solo alla temperatura ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori.

Il messaggio ricorda, inoltre, che il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione/riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori.


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