“Sei una donna, servi il caffè”: manager incinta licenziata e discriminata
Mar 13, 2026 - Redazione Vesuviolive
Manager umiliata e dequalificata, fino a essere licenziata mentre era incinta
Una dirigente costretta a servire il caffè nelle riunioni aziendali «in quanto donna», progressivamente esclusa dai progetti, scavalcata nei rapporti con il suo stesso team, licenziata mentre era incinta. Il tribunale del lavoro di Treviso le ha dato ragione: sentenza pubblicata il 4 marzo 2026, reintegro disposto, azienda condannata in solido con l’amministratore delegato a risarcire 50mila euro per discriminazione di genere.
La vicenda riguarda una manager licenziata nel luglio 2024 nel corso della gravidanza. La giudice ha ricostruito un clima aziendale sistematicamente ostile, fatto di episodi ripetuti e continuati che il tribunale ha qualificato come molestia sessista, condotta dequalificante e discriminazione di genere.
Le frasi, le esclusioni, le telefonate notturne
Al centro del procedimento c’è il comportamento dell’amministratore delegato — fratello della dirigente — che durante i meeting dichiarava apertamente di aver bisogno di rapportarsi «con un uomo di esperienza», sminuendo pubblicamente la manager davanti ai colleghi. Le frasi agli atti sono esplicite: «Tu non ti meriti la dirigenza e la posizione da Group Sales Manager, io avrei bisogno di un uomo e per di più con esperienza».
Non si trattava di episodi isolati. Il superiore la scavalcava sistematicamente nei rapporti con il team da lei guidato, trattando direttamente con i suoi sottoposti senza coinvolgerla. Le richiedeva disponibilità fuori orario con telefonate in orario notturno, la escludeva dai progetti in ambito commerciale e ometteva di avvisarla quando venivano organizzate riunioni con i suoi stessi collaboratori. La sentenza definisce queste condotte «palesemente dequalificanti e vessatorie perché ripetute e continuate, con maggiore o minore intensità», e le qualifica come molestia «in quanto indesiderati per qualunque lavoratore, ivi incluso un dirigente, posti in essere per ragioni connesse al sesso».
Il licenziamento nullo: non si licenzia una lavoratrice in gravidanza
Il licenziamento, arrivato mentre la manager era incinta, è stato dichiarato nullo per violazione dell’articolo 54 del decreto legislativo 151/2001, che tutela la lavoratrice madre. Le motivazioni addotte dall’azienda non hanno retto: gli addebiti riguardavano l’uso della carta di credito aziendale per spese personali — una prassi, scrive il tribunale, «nota e permessa tra i vari componenti delle famiglie» e «anzi suggerita e approvata dagli amministratori e dal presidente» — e un presunto sovraccarico del magazzino estero, ritenuto generico e privo di rilievo disciplinare.
Per licenziare una lavoratrice in gravidanza, ha chiarito la giudice, il datore di lavoro deve provare qualcosa di più e di diverso rispetto alla normale soglia disciplinare. Nessuno degli addebiti contestati raggiungeva quella soglia. Il licenziamento è stato quindi qualificato come «ultimo ed estremo atto di discriminazione fondata sul sesso».
Il risarcimento: 50mila euro con funzione dissuasiva
La condanna è articolata su più voci. L’azienda dovrà corrispondere alla manager la retribuzione — quasi 6mila euro al mese — e i contributi fino alla reintegra effettiva. Il risarcimento da discriminazione, liquidato in 50mila euro in via equitativa con riferimento alle tabelle del tribunale di Milano sulla diffamazione a mezzo stampa, è stato parametrato anche alla capacità economica dei responsabili, con esplicita funzione dissuasiva.
A questi si aggiunge un risarcimento per danno biologico di 1.725 euro. La condanna è in solido tra la società e l’amministratore delegato: l’azienda risponde perché non ha impedito la condotta discriminatoria, pur provenendo da un soggetto apicale.
Il tribunale ha inoltre ammonito l’azienda a cessare le condotte abusive contesualmente alla reintegra della lavoratrice, rendendo esplicito l’obiettivo di scoraggiare il ripetersi di comportamenti analoghi.
