Vittime di un blackout? Ecco come essere rimborsati


In questo periodo il clima sta facendo i capricci: si passa dal caldo torrido a diluvi invernali dal giorno alla notte. Ovviamente la rete elettrica risente di questi climi assurdi provocando ovunque blackout improvvisi e interruzioni nelle linee. Proprio per “scusarsi” per simili disagi nel 2008 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha istituito un fondo speciale per rimborsare automaticamente, scalando la somma dalle bollette, le vittime di interruzioni della corrente elettrica, anche momentanee.

Se il danno non è dipeso dalla società operatrice per l’erogazione i rimborsi vengono distribuiti dal fondo speciale e partono da un minimo di 30 euro, per oltre 8 ore di interruzione della corrente, a un massimo di 300 euro, per oltre tre giorni di interruzione. Se invece il danno è causato dalla società operatrice il rimborso viene erogato dalla stessa con un minimo di 35 euro e un massimo di 105 euro dipendentemente da quanto si è prolungato il disservizio.

Abbiamo già detto che il rimborso scatta in automatico e viene accreditato entro 60 giorni sulla bolletta successiva, ma, se le vittime del disservizio sono più di due milioni di utenti, possono decorrere anche 180 giorni. Per controllare l’accredito bisogna cercare la voce “Rimborso automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, corrisposto in misura forfettizzata” sulla bolletta.

Nel caso in cui la voce non compaia, quando invece si è subito un blackout, bisognerà fare richiesta di rimborso al venditore di zona o direttamente all’operatore. Sarà poi l’impresa distributrice a valutare caso per caso l’attendibilità della richiesta e ad erogare il rimborso entro tre mesi.


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