Autovelox e guida ad alta velocità: ecco quando non bisogna pagare la multa


Che i limiti di velocità non vadano superati, è una certezza: esiste un codice della strada, volto a determinare norme per regolare la circolazione su strada di pedoni, veicoli, e animali, e va assolutamente rispettato.

Può accadere, però, talvolta, che una guida ad alta velocità possa essere “giustificata”, o che quantomeno, il conducente del veicolo possa essere esonerato dal pagamento di una eventuale sanzione. Si tratta di situazioni e casi particolari, legati ad autovelox non collocati nel posto giusto, oppure non ben segnalati. A parlarne è il sito di informazione legale, laleggepertutti.it.

“Tutte le postazioni autovelox devono essere ben visibili a chi si trova al volante. Lo stesso vale per i tutor o per i vergilius, i sistemi che permettono di rilevare la velocità in ogni condizione atmosferica in un certo tratto di strada ed anche nelle strade extraurbane. Secondo la normativa la segnalazione deve essere collocata almeno a 250 metri dalla postazione su autostrade e superstrade e a 150 metri su strade urbane ed extraurbane. Secondo la Cassazione, invece, la segnalazione si deve trovare a 400 metri dalla postazione o a più di 4 chilometri. Se queste condizioni non vengono rispettate, non si deve pagare la multa, anche se arriva a casa”: questo, secondo quanto scritto sul sito, per quanto riguarda autovelox non segnalati. Ancora, in caso di autovelox non a norma, il sito riporta: “Non si deve pagare una multa nemmeno se gli autovelox non sono omologati dal Ministero dei Trasporti, sono gestiti da un organo che non svolge la funzione di polizia stradale, non sono tarati adeguatamente oppure sono posizionati dove non è consentito, cioè in luoghi pericolosi.”

A “salvare” i conducenti, ancora, c’è il caso del verbale mal compilato. Per essere giudicato valido, infatti, un verbale deve riportare e rispondere a ciascuno dei seguenti punti:

  1. Modello dell’apparecchio utilizzato e relativa omologazione del Ministero dei Trasporti
  2. Verifica del funzionamento e modalità di utilizzo dell’autovelox
  3. Provvedimento del Prefetto relativo alle strade dove non è possibile fermare l’automobilista per la contestazione verbale da parte di una pattuglia della polizia stradale
  4. Numero di targa dell’auto
  5. Tollerabilità in percentuale dello strumento (va applicata a favore dell’automobilista una riduzione del 5% con un minimo di 5 km/h)
  6. Tipo di postazione usata per la rilevazione
  7. Giorno, ora e luogo in cui è stata commessa l’infrazione
  8. Norma violata dal trasgressore

In mancanza anche soltanto di uno solo di essi,  il verbale potrebbe essere considerato errato, e il conducente, dunque, potrebbe ritenersi “fuori pericolo” da qualunque tipo di multa.

Per quanto riguarda il ricorso, invece, questo è gratuito laddove si decide di ricorrere al Prefetto, mentre varia in base all’entità della multa se si ricorre al Giudice di Pace. Il sito legale laleggepertutti.it, informa: “La contestazione del verbale che si ritiene non valido va presentata davanti al Prefetto entro 60 giorni o al Giudice di Pace (non a entrambi) entro 30 giorni se si è residenti in Italia oppure entro 60 giorni se si è residenti all’estero. Se la contestazione è stata consegnata dagli agenti di polizia sulla strada, i termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui è stata commessa l’infrazione. Se, invece, è arrivata per posta, i termini decorrono dalla data in cui si certifica che è stata notificata, cioè da quando si firma la raccomandata davanti al postino o all’impiegato dell’ufficio postale.” 


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