Malattia e visite fiscali: orari e nuove regole per il 2018


Dal 13 gennaio 2018 cambiano le regole per le visite fiscali, con l’entrata in vigore del decreto n. 206 del 17.10.2017. Vediamo nel dettaglio tutte le norme:

REPERIBILITA’

Restano inalterate le fasce di reperibilità (dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00), ma il datore di lavoro può richiedere all’INPS il controllo del dipendente in malattia sin dal primo giorno di assenza.  In caso di visita, il medico fiscale dovrà redigere un verbale di accertamento con la valutazione sulla capacità o incapacità lavorativa riscontrata da trasmettere per via telematica all’INPS e al datore di lavoro (una copia viene messa a disposizione anche del dipendente). Se il dipendente non accetta l’esito della visita fiscale, il medico è obbligato ad informarlo del fatto che deve esprimere il dissenso seduta stante. Il medico deve annotarlo sul verbale, farlo sottoscrivere dal dipendente e invitare lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo. Se il dipendente si rifiuta di firmare, il medico deve darne subito notizia all’INPS e predisporre apposito invito a visita.

VISITE NEI FESTIVI

La visita fiscale, inoltre, potrà avvenire più volte anche nei festivi o con cadenza ripetitiva in prossimità di giornate festive o di riposo settimanale. I controlli potranno essere svolti specialmente nei giorni “sospetti”, ossia nei giorni d’assenza immediatamente precedenti o successivi a quelle non lavorative.

 

ESCLUSIONI

Sono esenti dall’obbligo di reperibilità coloro che sono affetti da patologie gravi bisognevoli di terapie salvavita, i beneficiari di cause di servizio ascrivibili alle prime 3 categorie della Tab.A del DPR 30.12.1981 n.834 (mancanza di arti, deformazioni, etc.) o patologie di cui alla Tab. E e i dipendenti affetti da stati patologici connessi ad invalidità pari o superiori al 67%.

DOMICILIO

In caso di malattia presso un domicilio diverso da quello dichiarato, è necessario comunicare all’Ufficio dove presta servizio il nuovo indirizzo di reperibilità, e farlo è compito del dipendente ammalato, sarà poi l’Ufficio a darne comunicazione immediata all’INPS.

ASSENZA

Se il dipendente risulta assente alla visita fiscale, il medico deve avvisare il datore di lavoro e lascia presso il domicilio l’invito per il dipendente a recarsi a visita ambulatoriale il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio.

In caso di guarigione anticipata, infine, se il dipendente dovesse guarire prima rispetto ai giorni di prognosi, deve fornire un certificato di anticipata guarigione sottoscritto dal medico attestante l’iniziale infermità.


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