Servizi sociali e tutela dei minori: il caso Cardito apre il dibattito sulla legge italiana


Sono oramai giorni che si parla della triste vicenda di Cardito e delle questioni morali ad essa collegate. Un ulteriore tema al vaglio dei giudici e dell’opinione pubblica è: i Servizi Sociali  hanno agito nel migliore dei modi? Le norme sulla tutela dei minori sono in grado di proteggere realmente quest’ultimi?

Dal punto di vista giuridico, il tutto ruota intorno a due istituti: la segnalazione per i procedimenti civili dinanzi al Tribunale dei minorenni e l’affidamento dei minori.

Il Tribunale può intervenire solo quando una parte, pubblica o privata che sia, faccia una segnalazione presso la sua cancelleria. Tale ricorso può essere depositato da chiunque. Tutti possono infatti segnalare situazioni di potenziale pregiudizio nei confronti di minorenni meritevoli di una tutela giudiziaria. Questo potere generale di segnalazione è però attribuito dalla legge, ai fini del collocamento dei minori fuori della loro famiglia, a quattro soggetti: i Servizi Sociali, gli Enti Locali, le Istituzioni Scolastiche e l’Autorità di Pubblica Sicurezza. Fra queste fonti di segnalazione, i Servizi Sociali posseggono un ruolo di prim’ordine. Essi hanno infatti lo scopo istituzionale del sostegno al disagio delle famiglie e dei minori. Ciò che viene definito come Assistenza sociale.

A seguito delle richieste di aiuto e delle indicazioni (anche anonime), i Servizi Sociali possono avviare le loro procedure di sostegno. I servizi hanno la facoltà di potersi attivare autonomamente, senza dover necessariamente chiedere il permesso all’autorità giudiziaria. In tali casi l’ente deve iniziare tutte quelle attività che ritiene utili. Si fa riferimento alla formulazione di una diagnosi e alla creazione di un progetto di intervento a favore del minore. Per far ciò, i servizi soziali devono ricercare il consenso dei genitori e del minore. Nel caso in cui tale consenso non vi sia, entra in gioco la competenza del Giudice Minorile. In queste situazioni l’unica possibilità di intervento passa attraverso un provvedimento del Tribunale per i minorenni, che autorizzi i servizi ad intervenire pur in assenza di consenso. Si verifica quindi una compressione della responsabilità responsabilità genitoriale per mano del giudice.

Il nostro ordinamento prevede casi nei quali la segnalazione degli operatori sociali all’Autorità Giudiziaria è obbligatoria:

– nell’ipotesi in cui un minorenne si trova in situazione di abbandono ai fini della eventuale dichiarazione del suo stato di adottabilità;

– quando un minorenne è moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone incapaci di provvedere alla sua educazione;

– qualora vi siano minori degli anni diciotto che esercitano la prostituzione;

– quando vi sono minori degli anni diciotto stranieri, privi di assistenza in Italia, che sia-no vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio;

– nel momento in cui occorre prorogare un affidamento familiare o un collocamento in comunità o in istituto oltre il termine stabilito o anticiparne la cessazione.

In altri casi invece la segnalazione non è obbligatoria, ma opportuna. Ci si riferisce a tutte quelle ipotesi in cui vi è un pregiudizio a carico di un minore e per rimuoverlo non sono sufficienti gli ordinari interventi dei servizi sociali. Anche qui le conseguenze possono essere drastiche. Si parla di allontanamento provvisorio del figlio e sospensione della responsabilità genitoriale.

violenza su minoriA seguito della segnalazione può poi agire l’istituto dell’affidamento dei minore. Si parla di casi in cui le indagini abbiano svelato condizioni gravissime sulla vita del minore. Tale strumento affonda le sue radici nella legge 25 luglio 1956 n. 888, modificativo di un regio decreto del 1934. L’obiettivo all’epoca era quello di creare un mezzo rieducativo per i giovani caratteriali e disadattati. Alla fine è diventato uno dei migliori mezzi di tutela per i minori in stato di pericolo. Si fa riferimento a tutti quei provvedimenti del tribunale per i minorenni che hanno lo scopo di proteggere il figlio da trascuratezza, maltrattamenti o violenze poste in essere dai genitori nei suoi confronti. La misura dell’affidamento al servizio sociale viene oggi utilizzata spesso anche da parte del tribunale civile nelle separazioni giudiziali e nei divorzi.

Nel caso in cui si dovesse decidere per l’affidamento al servizio sociale il giudice convoca il minore e il rappresentante del servizio sociale.  Il membro togato poi stabilisce le prescrizioni che il minore dovrà seguire in ordine alla sua istruzione o formazione professionale e all’utilizzazione del tempo libero, nonché le linee direttive dell’assistenza alle quali egli deve essere sottoposto. Il minore stesso viene allontanato dalla casa familiare per essere ospitato da case – famiglia o da altre istituzioni presenti nel territorio. Il Servizio Sociale controlla la condotta del minore e riferisce periodicamente al tribunale proponendo a seconda dei casi la modifica delle prescrizioni in senso più restrittivo o chiedendone la cessazione. I genitori del minore sono tenuti ad accettare le prescrizioni impartite al figlio e dovranno perciò conformarsi alle stesse nell’educazione.

Questa disciplina presenta uno degli iter più completi al mondo. Essa è un’altra conferma della modernità del welfare italiano. Come però accade per ogni sitema, anch’essa mostra diverse criticità. Le stesse che poi si tramutano in casi affini a quello del piccolo giuseppe di Cardito.

Un primo aspetto equivoco è rappresentato dalla  provvisorietà dei provvedimenti giudiziali. Tale carattere comporta che in molti casi non siano chiari i poteri conferiti ai Servizi Sociali. Di conseguenza, spesso non si capisce in che modo tali istituzioni possano contrastare i pareri negativi dei genitori. Altra fonte di dubbi è raffigurata dalle solite lungaggini della buracrazia nostrana, la quale sembra che per svolgere ogni azione tutto chiede e poco dà.

Per il caso di Cardito, non sta a noi decidere se il tutto si è svolto in modo regolare. Gli atti sono già nelle mani della Procura e le indagini ancora in corso. Ciò non toglie che vi sia l’augurio che tale tema, oltre che vivere sui Social e nei Talk show, venga analizzato anche da qualche attento legislatore.

Fonte: La legge per tutti


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI