La Tredicesima: a chi spetta, come si calcola, quando arriva

Reddito di Libertà: come presentare la domanda


La tredicesima mensilità è una mensilità aggiuntiva erogata a tutti i lavoratori dipendenti in prossimità del Natale. Originariamente veniva erogata volontariamente dal datore di lavoro e rientrava negli atti di liberalità del datore di lavoro. Nel 1937, il regime fascista la rese obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti del settore industriale e divenne obbligatoria per la generalità dei lavoratori solo nel 1960. L’istituto contrattuale  è regolato dalla contrattazione collettiva che ne disciplina i tempi di erogazione e le modalità di calcolo.

A chi spetta la tredicesima

Come già anticipato, la mensilità spetta alla generalità dei lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati ed è un istituto retributivo obbligatorio disciplinato dalla totalità dei contratti collettivi. A differenza della quattordicesima, che è invece obbligatoria solo per quei settori  in cui è prevista dalla relativa contrattazione collettiva, la tredicesima deve essere obbligatoriamente erogata. Non è prevista invece per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. Co.Co.Co.), a meno che particolari accordi fra il committente ed il collaboratore ne prevedano l’erogazione.

Quando è erogata la tredicesima

La tredicesima rappresenta una retribuzione differita, la cui maturazione è legata dunque alla durata del rapporto di lavoro. Nella generalità dei casi la tredicesima è erogata nel mese di dicembre in prossimità del Natale e corrisponde ad una mensilità aggiuntiva rispetto alle dodici previste, tuttavia alcuni contratti collettivi prevedono la possibilità per il datore di lavoro di erogarla nel mese di maturazione attraverso il cosiddetto rateo tredicesima.

Come si calcola la tredicesima

Il calcolo non è particolarmente complicato. Di solito corrisponde ad 1/12 della retribuzione annua. La contrattazione collettiva stabilisce quali siano le voci retributive da contemplare nel calcolo della tredicesima. Infatti alcuni contratti collettivi possono stabilire che  non si debba tener conto di elementi retributivi che normalmente fanno parte della retribuzione normale mensile. Nel calcolo della tredicesima poi bisogna tenere conto della durata del rapporto di lavoro. In via generale si matura un rateo tredicesima per ogni mese in cui si possano far valere almeno 15 giorni di lavoro. Sono considerati nel computo dei giorni lavorati la generalità degli eventi per i quali è prevista la conservazione del posto di lavoro (malattia, ferie, permessi, maternità, etc. etc.). Non sono invece considerati nel computo dei giorni lavorati l’astensione facoltativa, l’aspettativa non retribuita, etc. etc. Una volta fatti dovuti controlli ed ottenuto l’importo, bisogna trattenere dallo stesso le ritenute previdenziali e fiscali.


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