Il Tar boccia De Luca: dichiarate illegittime le ordinanze sulla chiusura delle scuole


Il Tar della Campania ha accolto il ricorso del Codacons contro l’ordinanza, dello scorso febbraio, del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, relativa alla chiusura delle scuole.

Tar Campania, accolto il ricorso del Codacons contro le ordinanze di De Luca sulla chiusura delle scuole

Con l’avvento della pandemia più volte il Governatore ha ritenuto doveroso sospendere le attività didattiche in presenza ripristinando il regime della Dad. Scelte che non sempre sono state accolte positivamente dalla popolazione e che ha spinto il Codacons a rivolgersi al Tar facendosi portavoce dei disagi sia degli studenti che delle loro famiglie.

Di qui l’annuncio del Codacons che, tramite una nota, ha comunicato: “Il Tar della Campania, con una importantissima sentenza pubblicata ieri, ha accolto il ricorso promosso dall’associazione per conto delle famiglie della Regione e ha dichiarato illegittime tutte le ordinanze varate nel 2021 dal Governatore Vincenzo De Luca in tema di didattica a distanza”.

“Il Codacons aveva impugnato al Tar i provvedimenti resi dal Presidente della Regione Campania che, a decorrere dal 16 gennaio 2021, ha disposto per tutto il territorio regionale la sospensione delle attività didattiche in presenza, ordinando il regime della DAD. Ordinanze che, secondo l’associazione dei consumatori, erano sproporzionate e arrecavano danno sia agli studenti, sia alle loro famiglie”.

All’interno della sentenza del Tar si legge: “Gli atti impugnati, come già anticipato negli arresti cautelari, monocratico e collegiale, inter partes, sono illegittimi. A tale conclusione deve pervenirsi considerando sinteticamente, in accoglimento dei motivi sollevati, che la disposta sospensione delle attività didattiche in presenza per la Regione Campania, in via generalizzata, nei periodi considerati nelle ordinanze restrittive, non ha tenuto conto della regolamentazione per ‘fasce’ di rischio contenuta nella normativa statale”.

“Quest’ultima aveva già operato, ex ante, il bilanciamento tra diritto alla salute e diritto all’istruzione, nel senso di sacrificare il secondo al primo nei casi di maggior rischio (regioni ‘rosse’) e che avrebbe imposto, per la deroga, una motivazione stringente e rafforzata che avesse dato conto degli elementi di fatto, diversi o sopravvenuti rispetto a quelli considerati dal Governo nazionale, che, quali indici di aggravato rischio, giustificassero il regime più restrittivo, con adeguata ponderazione delle situazione soggettive contrapposte e dunque della compressione dei diritti dei minori nelle more indotta”.

Di qui le possibili azioni risarcitorie nei confronti dei possibili soggetti danneggiati: “L’eventuale fondatezza dell’azione risarcitoria dovrà essere ovviamente vagliata autonomamente per ciascuno dei ricorrenti, che, pur avendo collettivamente proposto il ricorso impugnatorio all’esame, potranno giovarsi solo dell’accertamento inerente l’illegittimità dell’atto, ma dovranno singolarmente dimostrare l’esistenza del danno risarcibile”.


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