Il Registro pubblico delle opposizioni si apre al mobile: addio a telefonate pubblicitarie


Addio alle telefonate indesiderate dei call center sui cellulari. È stato infatti approvato, tramite un decreto del presidente della Repubblica pubblicato il 29 marzo sulla Gazzetta ufficiale, l’allargamento del Registro pubblico delle opposizioni anche alle utenze mobili. Un provvedimenti che era atteso da 4 anni.

REGISTRO PUBBLICO OPPOSIZIONI SI APRE AL MOBILE

Bisognerà attendere però fine luglio (il 27) per potersi iscrivere e impedire quindi di essere disturbati con telefonate moleste. Consumatori e cittadini potranno dire no alle chiamate pubblicitarie semplicemente iscrivendosi al Registro pubblico delle opposizioni tramite il sito web. Il servizio sarà gestito dalla fondazione Ugo Bordoni che opera nel settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell’informazione. L’utente può richiedere l’iscrizione, l’aggiornamento dei dati e la revoca al RPO tramite quattro modalità: web (compilazione di un modulo elettronico), telefono (chiamata al numero verde RPO) email (invio tramite posta elettronica di un apposito modulo), raccomandata. L’operatore di telemarketing che utilizza i dati presenti negli elenchi telefonici pubblici è tenuto a verificare con il RPO le liste dei potenziali contatti, tramite una serie di servizi disponibili sul sito.

COSA È

Ma che cosa è questo registro e a cosa serve?

Il Registro Pubblico delle Opposizioni – istituito con il D.P.R. n° 178/2010 e aggiornato con il D.P.R. n° 149/2018 – è un servizio gratuito per l’utente che permette di opporsi all’utilizzo per finalità pubblicitarie dei numeri di telefono di cui si è intestatari e dei corrispondenti indirizzi postali associati, presenti negli elenchi pubblici, da parte degli operatori che svolgono attività di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea. Con il RPO è possibile bloccare il trattamento dei propri dati personali, presenti negli elenchi telefonici pubblici, da parte degli operatori che utilizzano tali elenchi per svolgere attività di marketing tramiteil telefono e/o la posta cartacea. L’opposizione non annulla la validità dei consensi per contatti con finalità commerciali, rilasciati direttamente dagli utenti alle singole società, fermo restando il diritto di opposizione di cui all’art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679“.


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