Razzismo negli stadi, cori contro Napoli e Balotelli: impuniti i responsabili


Nell’ultima giornata di campionato si è parlato purtroppo di episodi di razzismo in alcuni stadi italiani. Una brutta abitudine che si sta diffondendo a macchia d’olio da Nord a Sud.

Ancora troppo leggeri i provvedimenti che vengono presi contro chi realmente fa quei cori. Il giudice sportivo si limita infatti a punire o la società o il settore dello stadio dove vengono sentiti i cori senza colpire però i diretti responsabili. Mancano infatti telecamere e una cooperazione tra le forze dell’ordine che permetta l’identificazione dei soggetti.

ROMA-NAPOLI – La partita dell’Olimpico tra Roma e Napoli è stata sospesa per circa un minuto dall’arbitro Rocchi. I tifosi giallorossi nel secondo tempo hanno intonato cori di discriminazione territoriale contro i sostenitori partenopei. Dopo vari richiami, tutti inascoltati, l’arbitro ha deciso di fermare la gara. Partita che è poi ripresa grazie all’intervento di Dzeko che ha invitato i suoi supporter ad applaudire e a non fischiare.

Questo il provvedimento del Giudice Sportivo che ha stabilito solo una multa per la Roma e nessun provvedimento per i tifosi responsabili dei cori che restano così impuniti.

 “Ammenda di € 30.000,00 con diffida alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori intonato più volte cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria che portavano il Direttore di gara, al 23° del secondo tempo, ad interrompere la gara per circa un minuto. Sanzione attenuata per il fattivo ed efficace comportamento del capitano della Soc. Roma, non registrandosi ulteriori cori durante la gara dopo l’annuncio e l’intervento del suddetto calciatore.
Dispone  altresì, a cura della Procura federale, la trasmissione di maggiori elementi di dettaglio circa l’effettivo settore di provenienza dei suddetti cori. Ai fini dell’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti da parte di questo Giudice in ordine all’accaduto”.

BALOTELLI – Un altro episodio di razzismo negli stadi è avvenuto a Brescia. Durante la gara tra Verona e Brescia, l’attaccante delle rondinelle ha scagliato il pallone contro i tifosi scaligeri, stanco di sentire i buu razzisti. Per l’allenatore e il presidente del Verona quei cori non ci sono mai stati e sono stati ingigantiti da Mario Balotelli. Il capo ultrà, Luca Castellini, ha poi definito il giocatore ‘un negro e non un italiano‘. Per queste dichiarazioni il Verona ha deciso per lui il daspo fino al 2030. E dulcis in fundo, è arrivata anche una mozione contro Balotelli da parte di quattro consiglieri comunali di Verona per aver diffamato la città.

“Nessuno presente allo stadio – è scritto nella mozione – durante la partita Brescia-Verona, udiva ululati: né il pubblico, né la panchina del Brescia, né i giornalisti di Sky a bordo campo. Iniziava da subito una campagna mediatica contro la città di Verona sia da alcuni politici, come risulta dal comunicato del Pd, sia da alcuni giornalisti che, seppur non presenti allo stadio, non hanno perso l’occasione di gettare fango sulla nostra città”.

Peccato però che il referto della Procura Federale la pensi diversamente e che il Giudice Sportivo abbia deciso di chiudere un settore dello stadio per una giornata:

“Letti il referto arbitrale e la relazione della procura federale dove viene riferito che al 9° del secondo tempo il direttore di gara era costretto a interrompere il gioco, per circa 3 minuti, poiché il calciatore Mario Balotelli era oggetto di cori di discriminazione razziale da parte di alcuni tifosi della Soc. Hellas Verona posizionati nel settore denominato “poltrone est”.

Considerato che il pur esiguo numero degli autori dei cori va rapportato al numero di occupanti quel settore e che comunque i cori sono stati chiaramente percepiti, oltre che dal calciatore, anche dal rappresentante della Procura federale posizionato in prossimità.

Considerato, inoltre, che dopo i cori si sono levati, invece, da parte dei tifosi assiepati nell’attigua “curva sud” cori di sostegno, seguiti da un lungo applauso. Ritenuto, pertanto, che la sanzione possa essere applicata limitatamente al settore in primis indicato, impregiudicata ogni attività d’indagine in corso per l’individuazione dei responsabili.

Non sussistono i presupposti per l’applicazione della misura sospensiva dell’esecuzione della sanzione ai sensi dall’art 28 comma 7 CGS, vista anche la durata dell’interruzione del gioco doverosamente disposta dal  Direttore di gara. Dispone la chiusura per una giornata effettiva di gara, con decorrenza immediata, del settore denominato ‘poltrone est”.

 


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