Nuova ordinanza in Campania: trasporti, ristoranti, attività sportiva e musei


Ieri sera il Presidente della Regione Campania De Luca ha firmato la nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da oggi 18 maggio. Gli argomenti principali trattati sono i servizi commerciali, i servizi della persona, trasporti, sport e musei. De Luca ieri – collegato a Mezz’ora in più su Rai 3 –  ha sottolineato come non avesse firmato l’intesa Stato-Regioni dichiarando il suo scetticismo:

La Campania non è d’accordo e non ha sottoscritto l’intesa Stato-Regioni che alcuni media presentano come condivisa all’unanimità.

Su alcune norme di sicurezza generale deve pronunciarsi il ministero della Salute, non è possibile che il Governo scarichi opportunisticamente tutte le decisioni sulle Regioni. Non è accettabile“. E sul 3 giugno che consente la riapertura tra regioni afferma: “Deciderò il 2 in base alla situazione epidemiologica

TRASPORTI

  • Con decorrenza dal 18 maggio 2020 e fino al 31 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio regionale è disposta la nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), nei termini seguenti:
  • Per i servizi di TPL di linea terrestri (su ferro e su gomma) e per i servizi TPL non di linea è disposta la riattivazione dei servizi, nella misura del 100 % dei servizi programmati in ordinario, fatte salve diverse disposizioni degli Enti locali competenti, privilegiando nell’organizzazione dei servizi le fasce orarie e le tratte di maggiore affluenza;
  • Per i servizi di TPL marittimo, al fine di garantire la continuità territoriali con le isole del Golfo, resta confermata l’attivazione dei servizi programmati in ordinario fino al 60%, fermo restante un costante monitoraggio in raccordo con gli Enti locali interessati.

RIENTRI IN REGIONE

  • A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso nel territorio regionale, fino al 2 giugno 2020 è fatto obbligo, salvo che l’arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati
    motivi di salute:
  • di comunicare l’arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Campania;
  • di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;

ACCESSO ALLE ISOLE DEL GOLFO

  • Divieto di raggiungere le isole con mezzi privati da diporto, tenuto conto dell’esigenza di controllare gli imbarchi e gli sbarchi;
  • obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti di linea e dalle sole stazioni di Napoli Porto di Massa e Pozzuoli;
  • obbligo della prenotazione online almeno 24 ore prima della partenza, in modo da consentire la più celere organizzazione dei controlli sanitari;
  • obbligo di presentarsi all’imbarco almeno un’ora prima della partenza, per consentire i controlli; obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea ed al test rapido Covid-19;
  • divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C;
  • divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell’esito del tampone molecolare nasofaringeo;

BAR/ RISTORANTI

  • Gli ingressi dovranno essere contingentati in base alle dimensioni dei locali, e in particolare va rispettato un distanziamento fra i clienti di 1 metro per ogni metro lineare di bancone oppure prevedere adeguate barriere di separazione per diminuire la distanza. Sarà necessario disporre opportuna segnaletica orizzontale a terra che indichi il rispetto delle distanze minime indicate.
  • ove possibile è consigliabile l’allestimento di zone di somministrazione all’esterno nelle aree di pertinenza del locale; evitare la somministrazione di aperitivi con piatti condivisi e prediligere le monoporzioni;
  • negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
  • Vanno eliminati modalità di servizio a buffet o similari.
  • Le distanze che dovranno essere assicurate sono:
    -1 Mt – distanziamento tra le persone (schiena – schiena);
    – 1 Mt – tra i tavoli;
    Tali distanze dovranno essere indicate a terra con apposito segnaletica orizzontale.

ATTIVITA’ SPORTIVA

  •  E’ consentito lo svolgimento di attività motoria e sportiva all’aperto, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, a meno che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti ovvero si tratti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente.
  • Per l’attività motoria è obbligatorio l’uso della mascherina; per l’attività sportiva, ove incompatibile con l’uso della mascherina, è fatto comunque obbligo di portarla con sé e di indossarla ove ci si trovi in prossimità di altre persone. L’esercizio dell’attività sportiva sul lungomare, nelle ville, nei giardini e parchi pubblici e aperti al pubblico è consentito dalle ore 5,30 alle ore 8,30, a meno non si tratti di spazi destinati dai Comuni all’esclusiva fruizione da parte degli sportivi, nel qual caso è consentito senza limiti di orario o secondo gli orari previsti nei relativi provvedimenti comunali; nonché, senza limiti di orario, nelle altre aree pubbliche o aperte al pubblico, comunque nel rispetto del divieto di assembramenti. L’attività sportiva nei circoli ed associazioni sportive di discipline che consentono il rispetto della prescritta distanza interpersonale (quali tennis, ginnastica, pattinaggio) è limitata all’uso degli spazi all’aperto, salvo che, nelle more delle Linee Guida previste dal DPCM 17 maggio 2020, specifiche e adeguate misure precauzionali obbligatorie siano state predisposte dalle federazioni, associazioni o circoli e validate dall’Unità di crisi regionale. Resta ferma, fino al 25 maggio 2020, la chiusura delle piscine e delle palestre.
  • Fatte salve le vigenti disposizioni statali di settore, nelle more della definizione delle Linee guida previste dal DPCM 17 maggio 2020, sono consentite le attività sportive, anche agonistiche, purché in assenza di pubblico, svolte in strutture autorizzate all’aperto su ampi spazi (golf, motociclismo, equitazione, ippica), nel rispetto delle misure precauzionali predisposte dalle federazioni, associazioni, circoli o strutture e validate dall’Unità di crisi regionale.
  • Obbligo di utilizzo delle mascherine nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, all’aperto e al chiuso. Su tutto il territorio regionale resta confermato l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto-legge n.18/2020 (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché  i soggetti con forme di disabilita’ non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l’utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all’uopo titolati.

MUSEI/ARCHIVI/BIBLIOTECHE

  •  Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orario, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa).
  •  Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • I visitatori devono sempre indossare la mascherina.
  • Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

 


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