Il Giudice Sportivo penalizza il Napoli, 3 a 0 a tavolino e -1 in classifica: i motivi della sentenza


Il Giudice Sportivo nelle motivazioni per cui ha deciso di penalizzare il club azzurro con lo 0 a 3 a tavolino e -1 punto in classifica ha riportato il numeroso carteggio tra le Asl campane e la società azzurra. Una motivazione che non entra nel merito prettamente sanitario ma si limita a giudicare solo il comportamento del Napoli che non si è presentato sul campo di gioco.

Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, specifica l’ambito in cui rientra il provvedimento e la decisione presa che si limita a giudicare se sussisteva una causa di forza maggiore che impedisse al Napoli di recarsi a Torino. Forza maggiore che per il Giudice non sussiste e quindi ecco spiegato il 3 a 0 a tavolino e il punto di penalizzazione:

Questo Giudice è chiamato a valutare unicamente la eventuale sussistenza, ai soli fini sportivi e quindi dell’applicazione delle normative federali, di motivi di forza maggiore, come da art.53 NOIF della Figc, in ordine alla mancata presentazione in Torino, Juventus Stadium, della Soc. Napoli per la disputa dell’incontro di campionato 2020/2021 Juve-Napoli come programmato dalla Lega Serie A per il giorno 4 ottobre alle 20.45 (programmazione ribadita dalla Lega stessa con più comunicati anche alla Soc. Napoli, che invece, ha proposto reiteratamente istanza per il rinvio, fino in prossimità dell’orario prefissato).

La deliberazione è quindi limitata alla possibile non applicazione della perdita della gara ex officio e della penalizzazione di un punto in classifica derivante dall’art.53 Noif in seguito a rapporto arbitrale che abbia accertato il mancato inizio dell’incontro per mancata presentazione del Napoli, salva l’eventuale dimostrazione della forza maggiore”.

Non è quindi un giudizio sulla legittimità delle valutazioni dell’Asl e resta ‘integra e impregiudicata’ l’indagine che sta portando avanti la Procura Federale in ordine al rispetto dei Protocolli scientifici-sanitari.

Ma perché il Giudice ha ritenuto che non sussistessero motivi di forza maggiore?

PUNTO 1– Nella motivazione si parte col mostrare il carteggio con l’Asl Napoli 1 e l’Asl Napoli 2 Nord dei primi di ottobre. L’Asl Napoli 1 il 2 ottobre infatti specifica come la responsabilità nell’attuare i protocolli previsti dalla Figc per il contenimento dell’epidemia è in capo al Napoli e non all’Asl indicando l’isolamento fiduciario presso il presso domicilio per l’intero gruppo squadra e chiedendo i nomi dei famigliari e parenti venuti a contatto con i positivi. Il 3 ottobre, dopo aver individuato i contatti stretti, ricordava la necessità dell’isolamento domiciliare (non specificando quale fosse). Nel frattempo, l’Asl Napoli 2 Nord il 3 ottobre chiariva al Napoli la necessità dell’isolamento fiduciario per i contratti stretti per 14 giorni e l’impossibilità di lasciare il territorio nazionale. Questo per il Giudice non basta per far sussistere la causa di forza maggiore, il Napoli quindi poteva partire per Torino attendendosi ai Protocolli.

PUNTO 2 – Il punto 2 si riferisce al carteggio con l’Asl Napoli 2 del 4 ottobre. Il Napoli chiede alle Asl competenti e alla Regione chiarimenti sulla possibilità di una trasferta a Torino. La risposta dell’Asl Napoli 2 Nord il giorno stesso la partita è eloquente:

“Tenuto conto che i calciatori in oggetto, recandosi in trasferta a Torino, avrebbero inevitabilmente contatti con una pluralità di terzi (personale aeroporto, equipaggio, passeggeri del volo, personale hotel sede ritiro, addetti e tesserati Juve) ritiene non sussistenti le condizioni che consentono lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti”.

Solo in questo momento viene valutata quindi la reale incompatibilità del Napoli a partire per Torino. La società azzurra chiede quindi alla Lega il rinvio della partita.

PUNTO 3 – Per il Giudice le Asl campane e la Regione si sono limitate a dare chiarimenti e non ordini al Napoli e quindi non sono incompatibili con la possibilità di svolgere la gara.

“La lettura è limitata all’applicazione di una norma federale interna di natura organizzativa, è oggettiva che prescinde del tutto dalla valutazione della diligenza avutasi nei comportamenti della Società e nelle interlocuzioni della medesima con le autorità”.

Solo successivamente, il 4 ottobre pomeriggio, il quadro diveniva meno compatibile con l’ordine dell’autorità che assumeva valenza incidente e connotati prescrittivi chiari. Il Giudice infatti nota come il Napoli già dalla sera precedente non volesse partire per Torino avendo annullato il viaggio aereo, quindi disputare la gara diventava impossibile anche da un punto di vista logistico-organizzativo. Il Napoli quindi aveva già deciso di rinunciare alla gara prima ancora della decisione dell’Asl Napoli 2 Nord quindi per il giudice non esiste una forza maggiore esterna che impedisca il 3 a 0 a tavolino e il punto di penalizzazione.

“Non si può far valere una causa esterna oggettiva di impossibilità della possibilità della prestazione, qual è la forza maggiore, nel caso declinata come ordine dell’autorità, quando la prestazione sia stata da tempo unilateralmente rinunziataria e sia divenuta ormai nei fatti impossibile, atteso che la sopravvenuta vis esterna risulta irrilevante”.

RECLAMO NAPOLI – Il reclamo del Napoli è stato giudicato inammissibile perché i reclami sono possibile sono in caso di gare disputate. Ora sarà la Procura Generale a decidere.


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