De Luca firma l’ordinanza 86, chiudono le scuole dell’infanzia. Le nuove misure


È in corso di pubblicazione l’Ordinanza n.86, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene, oltre la riconferma di alcune disposizioni già in atto, ulteriori misure di contenimento e prevenzione per contrastare l’epidemia da Covid-19.

Da lunedì prossimo, stop alle attività nelle scuole dell’infanzia.

Ecco i contenuti dell’ordinanza numero 86 della Regione Campania

1) Con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio regionale è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto; è altresì confermata la sospensione delle attività didattiche e di verifica in presenza (esami di profitto e verifiche intercorso) nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dal competente Ateneo;

2) Con decorrenza dal 2 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per l’attività amministrativa e fermo restando l’obbligo di effettuare le riunioni da remoto, è sospesa l’attività in presenza nelle scuole dell’infanzia;

3) Con decorrenza immediata e fino al 14 novembre 2020, è confermato l’obbligo a tutte le aziende di trasporto pubblico locale di modulare l’erogazione dei servizi minimi essenziali in modo da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti, comunicando i servizi così modulati alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, nonché all’Ente titolare del contratto di servizio. Dalla data di comunicazione il servizio è erogato secondo la nuova rimodulazione, salvo il potere della D.G. Mobilità della Regione Campania e degli Enti titolari del contratto di servizio di disporre modifiche, sulla base di eventuali esigenze di interesse pubblico. E’ fatto obbligo alle Aziende di trasporto di dare la massima diffusione alla nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in uso. E’ demandato alla Direzione Generale per la Mobilità di monitorare i programmi e gli orari del servizio assicurato sul territorio e di proporre ogni eventuale determinazione necessaria al fine del perseguimento delle finalità di contenimento e prevenzione dei rischi di ulteriori contagi;

4) COMUNE DI ARZANO: con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 4 novembre 2020, con riferimento al centro urbano di Arzano (NA), sono confermate le seguenti misure:

a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi residenti;

b) divieto di accesso nel territorio comunale;

c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

d) sospensione delle attività commerciali, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo individuate dagli allegati 1 e 2 del DPCM 10 aprile 2020.

– Sono pertanto sospese ad Arzano le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nel citato allegato 1. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sono esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché le attività finalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva e le attività delle libere professioni. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati. È fatto divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni se non per esigenze di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità, come sopra individuati, per motivi di salute nonché per lo svolgimento delle attività – anche lavorative – non sospese, per il cui espletamento è consentito l’allontanamento dal territorio comunale, nei limiti strettamente necessari;

e) è fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal centro urbano per comprovati motivi di salute o di necessità urgenti ed indifferibili; è in ogni caso consentito il transito da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite ai sensi della lettera d) del precedente punto 1.4, e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.


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