Zona arancione, in Campania vietato anche prendere il caffè: il testo dell’ordinanza 98


Per il Governo la Campania è in zona gialla, ma Vincenzo De Luca, usufruendo delle facoltà che gli riconosce la legge sulla materia sanitaria, conferma le limitazioni della zona arancione su tutto il territorio regionale nei giorni dal 20 al 23 dicembre. Il presidente lo ha disposto con l’ordinanza numero 98 del 2020 che in basso è possibile visionare nella sua versione integrale. Dal 24 dicembre al 6 gennaio è confermato quanto disposto invece dallo stato centrale, con la zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e quella arancione nei restanti giorni.

Tra i divieti spicca quello, dalle ore 11,00 del mattino, per bar e ristoranti di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche, nonché la loro consumazione e quella di cibi nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico. Sarà quindi possibile prendere un caffè – ad esempio – entro e non oltre le ore 10.59 del mattino. Questi i punti salienti dell’ordinanza.

1. Confermate tutte le misure vigenti alla data odierna per effetto di disposizioni statali – ivi comprese quelle di cui all’art.2 del DPCM 3 dicembre 2020 (cd. “zona arancione”) – nonché regionali (Ordinanza n. 96 del 10 dicembre 2020 su controlli degli arrivi e limitazioni alla mobilità sul territorio regionale) ;

2. Divieto per i bar e gli altri esercizi di ristorazione, dalle ore 11,00 del mattino, di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche.

3. Per tutto l’arco della giornata, divieto di consumo di cibi e bibite, anche non alcoliche, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali;

4. Per tutti gli esercizi commerciali, obbligo di misurazione della temperatura corporea agli avventori all’ingresso dei propri locali e di inibire l’ingresso laddove la temperatura risulti superiore a 37,5 ° CC.

5. Raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. “movida”

6. Raccomandazione ai Comuni ai fini dell’adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché delle disposizioni di cui al precedente punto 3.

L’ordinanza numero 98 della Regione Campania

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