Green Pass, scatta l’obbligo sui luoghi di lavoro: regole e sanzioni previste


Da venerdì 15 ottobre scatterà l’obbligo di Green Pass anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati. A tal proposito, il sito studiocataldi.it ha diffuso le linee guida contenute nella bozza del Ministro della Salute e del Ministro della Pubblica Amministrazione.

Le norme riguardano innanzitutto il controllo della certificazione verde. Secondo la bozza, il soggetto preposto al controllo è il datore di lavoro, ossia, il dirigente amministrativo apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente.

Ciononostante, in base alla dimensione delle strutture e della presenza di una o più sedi decentrate, il datore di lavoro ha la facoltà di delegare la funzione di verifica del Green Pass a membri specifici del personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presenti.

I dirigenti o i soggetti da loro designati avranno a disposizione due modalità per il controllo della certificazione: con la piattaforma NoiPa oppure tramite interazione con il Portale della Piattaforma Nazionale – DGC, disponibile sul sito ufficiale.

Nel caso di NoiPa, il servizio consente, previo accesso in modalità sicura, di visualizzare nella pagina web la validità della certificazione verde in base ad un elenco selezionabile dei dipendenti del proprio Ufficio. Il nuovo servizio è abilitato su richiesta e permette al dirigente di avere visibilità sul personale degli uffici di servizio censiti in NoiPa.

Le amministrazioni che non utilizzano la piattaforma di NoiPA possono usufruire del Portale della Piattaforma Nazionale – DGC. In questo caso, il datore di lavoro o i soggetti da questo formalmente incaricati accederanno al portale attraverso una identità digitale (SPID o CIE), e invieranno alla Piattaforma Nazionale DGC un file contenente l’elenco dei codici fiscali dei dipendenti sui quali si vuole attivare il processo di verifica.

Per tutte le amministrazioni resta comunque preferibile utilizzare l’applicazione “VerificaC19”, installabile gratuitamente. Per quanto riguarda l’assenza dal lavoro, il Ministero della Salute e il Ministero della PA dettano regole ben precise.

Per le giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non spetta alcun compenso, né di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario. Le giornate di assenza ingiustificate, dunque, sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti.

Il lavoratore dipendente può essere sanzionato in due casi: mancato accesso al luogo di lavoro in seguito al preventivo accertamento del mancato possesso della certificazione verde Covid-19: accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19. Ricordiamo inoltre che ai dipendenti sprovvisti di Green Pass non è consentito lavorare in smart working.


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