Ordinanza sospesa, le motivazioni del Tar: sanità campana al collasso per colpa di De Luca


Il decreto del Tar che sospende l’ordinanza della Regione Campania sulla chiusura delle scuole non solo boccia – almeno in questa fase – la decisione di De Luca, ma addirittura lo bacchetta e lo accusa di negligenza. Secondo i giudici, infatti, il presidente avrebbe commesso un errore trattenendo per sé la delega alla Sanità.

Il Fatto Quotidiano ha pubblicato le motivazioni della sospensioni contenute nel decreto, dove si legge che “Le rappresentate difficoltà del sistema sanitario regionale, lungi dal giustificare l’adozione della misura sospensiva, dimostrano piuttosto la carente previsione di adeguate misure preordinate a scongiurare il rischio, ampiamente prevedibile, di ‘collasso’ anche sul sistema dei trasporti; con la conseguente confermata impossibilità di qualificare ‘contingibile’ una misura dichiaratamente volta ad evitare un pericolo ampiamente prevedibile solo a voler considerare il recente passato”.

Secondo il Tar l’ordinanza di Vincenzo De Luca sarebbe caratterizzata da una “complessiva non ragionevolezza” poiché mancante di “adeguatezza e proporzionalità” rispetto alla situazione pandemica attuale. In vista della trattazione dell’8 gennaio i magistrati hanno chiesto infatti un’integrazione dei dati della pandemia per valutare meglio se ci siano stati i presupposti per la chiusura delle scuole.

La parte più importante del decreto riguarda comunque il merito dell’ordinanza, emessa in contrasto con le regole nazionali. Sarebbe stata giustificata se avesse dovuto affrontare un evento imprevedibile e privo di regole: “La dettagliata normativa in discorso, di rango primario, e dunque sovraordinata rispetto all’eventuale esercizio del potere amministrativo, disciplina in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di ‘prevenire il contagio’ e di garantire, nel contempo, il loro espletamento in ‘presenza’”.

Il Tar ribadisce nei confronti della Regione Campania che le leggi statali sono primarie rispetto alle ordinanze regionali e, quindi, se riguardano la stessa materia le prime devono prevalere. Il governo partendo dagli stessi presupposti di De Luca ha scelto di privilegiare la didattica in presenza, prevedendo al contempo quelle norme per la tutela della salute individuale e collettiva. A De Luca viene riconosciuta la possibilità del dissenso, ma questo “non potrebbe giammai essere espresso e fatto valere con provvedimenti amministrativi evidentemente distonici rispetto a detta scelta del legislatore nazionale”.

Infine, il Tar si chiede come mai, se il sistema sanitario regionale è al collasso, Vincenzo De Luca abbia chiuso solo le scuole e non anche altre attività. Non solo, la Campania è una delle poche regioni in zona bianca. Anche per questi motivi l’ordinanza è stata giudicata difettosa di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità.


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