Jobs Act, novità 2015: arriva Naspi, la nuova indennità di disoccupazione


Naspi, un acronimo che la dice lunga in materia di lavoro e di provvedimenti legisltaivi: la “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego“, indennità di disoccupazione, è l’ultima novità del governo Renzi, che grazie al Jobs Act, ha riformato la questione degli ammortizzatori sociali.

Nata sostanzialmente per sostituire le prestazioni di ASpI e mini ASpI introdotte dall’art. 2 della legge 28 giungo 2012, n. 92 con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015, entrerà in vigore a partire da maggio 2015, durerà 24 mesi e verrà calcolata in base alle settimane di contribuzione del lavoratore nell’arco degli ultimi 4 anni di lavoro.
Il decreto attuativo del Jobs Act dice: “A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, e nell’ambito dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) introdotta dalla Riforma Fornero, una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.”

Tra i nuovi requisiti, ci sono in primis la durata e le condizioni generali. I destinatari sono i lavoratori dipendenti, eccetto i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, a cui non spetta il provvedimento. Per pubbliche amministrazioni s’intendono: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

La Naspi spetta a coloro che hanno perso involontariamente il lavoro e che abbiano questi requisiti:

1. siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
2. possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
possano far valere diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
3. Naspi in caso di disoccupazione e risoluzione consensuale. La nuova Aspi, ossia la NASpI, è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell’articolo 1 della legge n. 92 del 2012.

Il calcolo della Naspi viene stipulato in base alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Se, nel 2015, la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1.195 euro al mese, l’indennità è pari al 75% della retribuzione. Se invece è superiore, l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L’importo massimo comunque non deve superare i 1300 euro mensili ed ogni lavoratore ha diritto ad assegni familiari.

Infine alcune delucidazioni sulla presentazione della domanda: l’art. 6 si limita a stabilire che “la NASpI è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Il lavoratore può quindi presentare la domanda fino al 68esimo giorno dell’ultimo giorno di lavoro, che coincide con la data di licenziamento o data di fine del rapporto in caso di contratto a termine.

 


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