Napoli. Unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze: ecco come fare richiesta


Da poco è stata approvata la legge per regolamentare le unioni civili tra persone dello stesso sesso e per disciplinare le convivenze e Napoli è in prima linea per i diritti dei gay.

La richiesta di costituzione di un’unione civile va sottoscritta congiuntamente da chi la richiede davanti all’Ufficiale di Stato Civile. Per procedere occorre compilare il modulo di richiesta scaricabile qui!

Inviare un’email all’indirizzo unioni.civili@comune.napoli.it oppure statocivile@pec.comune.napoli.it completa dei dati anagrafici dei richiedenti e di un recapito telefonico, per concordare un appuntamento con l’ufficio per la consegna del modulo e la redazione della richiesta di unione civile. Per ogni eventuale chiarimento è possibile indirizzare un messaggio al seguente indirizzo e-mail: unioni.civili@comune.napoli.it. oppure telefonando allo 081-7958552.

Per i mesi di agosto e settembre la richiesta di costituzione di una unione civile sarà verbalizzata esclusivamente a cura del Servizio Anagrafe Stato Civile ed Elettorale presso l’ufficio ubicato al quarto piano di Palazzo S. Giacomo. Per gli stessi mesi le unioni civili potranno poi essere registrate, a pagamento, presso la Sala della Loggia del Maschio Angioino oppure gratuitamente presso la Sala della Giunta Comunale a Palazzo S. Giacomo, Piazza Municipio secondo la disponibilità delle sale.

A partire dal mese di ottobre le richieste potranno essere presentate unicamente in tutte le dieci municipalità, presso le quali potranno poi essere registrate gratuitamente le unioni civili.
Le coppie, seguendo l’ordine di prenotazione, verranno richiamate e invitate a presentarsi presso il luogo e nella data fissati ai fini della costituzione dell’Unione. I cittadini debbono presentarsi con il documento di identità e due testimoni.

Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell’unione civile. Per i matrimoni e le unioni civili contratte all’estero, l’art. 8, comma 3, del DPCM stabilisce che gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all’Estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell’atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili.

La Legge 20 maggio 2016, n. 76, “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” prevede la disciplina delle convivenze di fatto. Si intendono per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Gli interessati a costituire una “convivenza di fatto” devono già risiedere nello stesso appartamento ed essere iscritti anagraficamente nello stesso nucleo familiare.


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