Torre del Greco. Le regole sulla balneazione: bambini gratis al mare e diritti dei bagnanti


Diritti e doveri fondamentali dei bagnanti, caratteristiche delle strutture balneari idonee ad ospitare le persone che nella prossima estate saranno stese al sole della Litoranea di Torre del Greco. Il comune torrese con apposita ordinanza, numero 473 del 23 maggio 2016, disciplina la balneazione in vista dell’imminente arrivo della bella stagione.

Tanti e, probabilmente sconosciuti ai più, i punti di una certa rilevanza che di seguito vi proponiamo. Tra questi l‘ingresso gratuito dei ragazzini minori di 12 anni. L’ordinanza sarà pubblicata nell’apposito Albo Pretorio del Comune di Torre del Greco e si fa obbligo a tutti gli stabilimenti di apporla in modo tale che sia visibile ai clienti.

DIVIETO DI BALNEAZIONE

La balneazione è vietata:
– nell’ambito portuale e nel raggio di metri 100 dall’imboccatura delle
strutture portuali;
– nelle zone di mare interdette con specifiche ordinanze;
– nei corridoi di lancio delle imbarcazioni;
– nelle acque dichiarate non balneabili con apposita Ordinanza Sindacale;

PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE E
SPECCHI ACQUEI RISERVATI ALLA BALNEAZIONE

a) lasciare natanti in sosta ad eccezione di quellidestinati alle operazioni di
assistenza e salvataggio o al noleggio, se muniti di relativo titolo
concessorio, salvo che non siano individuate specifiche aree da
destinarsi alle imbarcazioni dei pescatori locali;
b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto, ombrelloni, sdraio, tende e
altre attrezzature in ogni modo denominate;
c) occupare con qualsiasi attrezzatura (ombrelloni, sdraio, ecc.., nonché
mezzi nautici) la fascia di 5 metri dalla battigia che è destinata
esclusivamente al transito con divieto di permanenza ad esclusione dei
mezzi di soccorso. Tale fascia, in presenza di arenili particolarmente
ristretti, può essere ridotta previa autorizzazione.
d) campeggiare;
e) transitare e/o sostare con ogni tipo di veicolo, ad eccezione di quelli
destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso;
f) praticare qualsiasi gioco (calcio, tennis da spiaggia, palla a volo, basket,
bocce etc..) salvo che nelle zone debitamente attrezzate dai
concessionari;
g) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di
museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o
cineoperatori, tale divieto, per motivi di igiene e tutela della salute
pubblica, è di carattere permanente.

h) tenere ad alto volume le apparecchiature di diffusione sonora nonché
fare uso delle stesse dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle 02.00 alle ore
08.00 salvo diverse disposizioni derivanti dall’organizzazione di
manifestazioni e/o eventi che andranno comunque preventivamente
autorizzate.

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione e/o
esposizione al sole, dalle ore 07,30 alle ore 19,30. I titolari di
concessione demaniale garantiranno l’accesso gratuito agli stabilimenti
ai minori di anni 12 (art. 1 L.R. 10 del 10/05/2012). Le attività secondarie
connesse alla concessione (somministrazione di alimenti e bevande,
intrattenimento ecc.), possono essere svolte nel rispetto degli orari già
definiti per le analoghe attività sul territorio cittadino.

2. Fermo restando l’obbligo di garantire l’accesso al mare da parte dei
soggetti diversamente abili con predisposizione d’idonei percorsi, i
concessionari potranno altresì disporre, al fine di garantire la loro
mobilità all’interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare
sulla spiaggia, anche se detti percorsi non siano riportati nel titolo
concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere
aree limitrofe in concessione, previa semplice autorizzazione del
competente Ufficio Demanio, fermo restando che le opere dovranno,
comunque, essere rimosse al termine della stagione balneare

3. I titolari di stabilimenti balneari e, comunque, di concessione di area
demaniale marittima, così come disposto dalla legge27 dicembre 2006,
n. 296 art. 1 comma 251 lett. e, devono consentire, durante gli orari di
balneazione, il libero e gratuito accesso e transito attraverso l’area in
concessione per il raggiungimento della battigia antistante l’area in
concessione, anche al fine di balneazione, ferme restando le disposizioni
dell’art. art. 3 lett. c della presente ordinanza. I suddetti titolari possono
anche, a tal fine, predisporre e indicare all’utenza in transito apposito
percorso o corridoio attraverso l’area in concessione.

DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

Ogni stabilimento deve essere dotato d’idonee misure antincendio, nel
rispetto della vigente normativa in materia;

Ề vietato l’uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non
dotate d’idoneo sistema di scarico;

I servizi igienici per i diversamente abili, di cui alla legge 104/92, devono
essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto
simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata
identificazione.

LA VERSIONE INTEGRALE DELL’ORDINANZA E’ SCARICABILE QUI: CLICCA QUI


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