Torre del Greco, le regole sulla balneazione: bambini gratis al mare, animali e diritti


Ancora quindici giorni e poi sarà estate. Intanto gli stabilimenti balneari di via Litoranea a Torre del Greco da qualche settimana stanno cominciando a prepararsi a tre mesi di fuoco, almeno stando alle previsioni meteo che annunciano un sole rovente come da qualche anno non si registrava.

Il Comune, a firma del sindaco Giovanni Palomba, ha emanato l’ordinanza annuale che sancisce le regole fondamentali per i bagnanti e per tutti quelli che possiedono un lido. La Disciplina della Balneazione di quest’anno non si discosta da quelle precedenti. Di seguito i punti più importanti tra i quali segnaliamo l’ingresso gratuito a tutti i minori di anni 12:

DIVIETO DI BALNEAZIONE
1. La balneazione è vietata:
– nell’ambito portuale e nel raggio di metri 100 dall’imboccatura delle
strutture portuali;
– nelle zone di mare interdette con specifiche ordinanze;
– nei corridoi di lancio delle imbarcazioni;
– nelle acque dichiarate non balneabili con apposita Ordinanza Sindacale

PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE E SPECCHI ACQUEI RISERVATI ALLA BALNEAZIONE

Sulle spiagge, anche libere, stabilimenti balneari, varchi di accesso alla battigia ed assimilati, specchi acquei riservati alla balneazione, salvo quanto previsto da altre norme e regolamenti, è vietato:

a) lasciare natanti in sosta ad eccezione di quelli destinati alle operazioni diassistenza e salvataggio o al noleggio, se muniti di relativo titolo concessorio, salvo che non siano individuate specifiche aree da destinarsi alle imbarcazioni dei pescatori locali;

b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto, ombrelloni, sdraio, tende ealtre attrezzature in ogni modo denominate;

c) occupare con qualsiasi attrezzatura (ombrelloni, sdraio, ecc.., nonché mezzi nautici) la fascia di 5 metri dalla battigia che è destinataesclusivamente al transito con divieto di permanenza ad esclusione dei mezzi di soccorso. Tale fascia, in presenza di arenili particolarmente ristretti, può essere ridotta previa autorizzazione.

d) campeggiare;

e) transitare e/o sostare con ogni tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso;

f) praticare qualsiasi gioco (calcio, tennis da spiaggia, palla a volo, basket,bocce etc..) salvo che nelle zone debitamente attrezzate daiconcessionari;

g) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, se non munito di museruola o guinzaglio, l’accesso dei cani è consentito con le disposizioni di cui all’art. 12, c. 5 del “Regolamento comunale di tutela degli animali, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 18.04.2018”; tale divieto, per motivi di igiene e tutela della salute pubblica, è di carattere permanente. Sono escluse dal divieto le unità cinofile munite di brevetto rilasciato dalla S.I.C.S. (ScuolaItaliana cani salvataggio) nonché dal C.I.T. (Club Italiano Terranova), e dall’U.C.I.S. (Unità Cinofile Italiane Soccorso), riconosciute dall’ E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). Ogni conduttore di unità dovrà essere munito di brevetto di bagnino di salvataggio o assistente bagnanti. Sono esclusi altresì dal divieto i cani guida per i non vedenti, i cani utilizzati dalle Forze di Polizia e i cani adibiti a servizio di guardiania nelle ore di
chiusura della struttura. I concessionari possono consentire, nell’ambito del proprio impianto ad uso balneare, individuare aree, debitamente attrezzate, delimitate e autorizzate da adibire ad accoglienza di animali domestici, salvaguardando, comunque, l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative (Regolamento comunale di tutela degli animali approvato con D.C.S. n. 19 del 18.04.2018);

h) tenere ad alto volume le apparecchiature di diffusione sonora nonché fare uso delle stesse dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle 02.00 alle ore 08.00 salvo diverse disposizioni derivanti dall’organizzazione di manifestazioni e/o eventi che andranno comunque preventivamente autorizzate; per quanto concerne i limiti da rispettare troverà
applicazione il D.P.C.M. 01.03.1991;

i) esercitare attività commerciali sia in forma fissa che itinerante, pubblicità, attività promozionali, organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici, senza le prescritte autorizzazioni;

j) gettare in mare e lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;

k) introdurre e usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione, salvo quelle utilizzate dal concessionario per garantire i servizi fermo restando l’acquisizione delle prescritte autorizzazioni se richieste;

l) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo a quota inferiore a 300 metri, ad eccezione di mezzi di soccorso e di polizia;

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione e/o esposizione al sole, dalle ore 07,30 alle ore 19,30. I titolari di concessione demaniale garantiranno l’accesso gratuito agli stabilimenti ai minori di anni 12 (art. 1 L.R. 10 del 10/05/2012). Le attività secondarie connesse alla concessione (somministrazione di alimenti e bevande,
intrattenimento ecc.), possono essere svolte nel rispetto degli orari già definiti per le analoghe attività sul territorio cittadino.

PER LEGGERE L’ORDINANZA PER INTERO: CLICCA QUI

 

 

 


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI