“Esclude nei confronti di Daniele De Santis l’aggravante di cui all’art. 61, numero 1 del Codice Penale”: l’ultrà ha quindi avuto uno sconto di pena perché non gli è stato attribuito l’aggravante, regolamentato dall’articolo 61 del Codice Penale, che afferma: “Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali [578 3, 579 3], le circostanze seguenti: l’avere agito per motivi abietti o futili”.
Dunque, secondo la sentenza, Daniele De Santis, non avrebbe agito per motivi abietti o futili e perciò dovrà scontare una pena di soli 16 anni.