Juventus Napoli si rigioca, le motivazioni del Coni: “Il Napoli non ha agito in malafede”

Lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli


Pubblicate le motivazioni del Coni sulla sentenza di Juve Napoli. La famosa partita Juventus Napoli dello scorso 4 ottobre come è ben noto non è mai stata giocata. Il Napoli fu bloccato dall’Asl prima della partenza per Torino e non si presentò sul terreno di gioco.

Dopo la sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione a discapito degli azzurri, il Napoli è riuscito a vincere il ricorso al Coni dello scorso 22 dicembre. Oggi sul sito ufficiale del Coni, nella sezione Collegio di Garanzia, sono state pubblicate le motivazioni della sentenza a favore del club partenopeo:

Secondo le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, le decisioni dei giudici endofederali non hanno tenuto conto del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e, in particolare, del criterio della gerarchia delle fonti. La società Napoli ha applicato il Protocollo FIGC vigente all’epoca dei fatti di causa, che rimandava, con riferimento alla procedura da osservare in caso fosse accertata la positività al Covid-19 di un calciatore, alla circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 e, dunque, all’esclusiva competenza della ASL territorialmente competente.

Ne discende – secondo le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia – che la richiesta di informazioni e chiarimenti da parte del Napoli, lungi dall’essere un atto preordinato a precostituire un elemento per non adempiere un obbligo, costituiva diretta applicazione della suddetta circolare, atto normativamente superiore, rispetto al quale cedono tutte le norme federali incompatibili con la medesima.

Secondo il Collegio di Garanzia, il provvedimento di legge o di carattere amministrativo emesso dalle competenti autorità che, per tutelare l’interesse pubblico a cui sono preposte, impone prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione dell’obbligato indipendentemente dalla sua volontà (cosiddetto factum principis), non può essere ravvisato nella nota della ASL Napoli 2 del 4 ottobre 2020, ma deve essere individuato nelle due note della ASL Napoli 1 del 3 ottobre 2020. Dunque, l’atto oggettivamente impeditivo della prestazione del Napoli risale già al 3 ottobre 2020.

Ne consegue, secondo il Collegio di Garanzia, che il Napoli ha agito senza malafede e in piena coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente e, che, di conseguenza, nessuna responsabilità può essere addebitata alla società in questione”.

Vengono così completamente ribaltate le motivazioni della sentenza del Giudice Sportivo che avevano assegnato la sconfitta l Napoli e il punto di penalizzazione.


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