Dalle consultazioni presidenziali alla fiducia delle Camere: come si forma il governo in Italia


È stato un vero boom di voti per Giorgia Meloni in queste elezioni del 2022. Fratelli d’Italia si conferma primo partito in ben 10 regioni (principalmente al Nord) dove toglie voti alla Lega e a Forza Italia. Il Movimento 5 stelle invece conquista oltre il 40% delle preferenze a Napoli e in alcune regioni del Mezzogiorno.

La Meloni grazie a questo importante successo potrebbe quindi diventare la prima premier donna d’Italia. Tutto ora è nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che dovrà avviare le consultazioni.

Come si forma il governo in Italia (art. 92-96)

Ma come si forma il governo in Italia? Il governo è l’organo costituzionale a cui spetta l’esercizio del potere esecutivo ed è legato da un rapporto fiduciario con il Parlamento. Esso è composto, come indicato dall’articolo 92 della costituzione, dal presidente del consiglio dei ministri e dai ministri che insieme costituiscono quello che si chiama Consiglio dei ministri (il numero dei ministri non è fisso, mentre quello dei misteri è fissato per legge a 14). Spetta al Presidente della Repubblica (ossia a Sergio Mattarella) nominare il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

La formazione del governo si articola in quattro fasi: consultazioni, nomina del presidente del Consiglio e dei ministri, giuramento del nuovo governo e fiducia delle Camere.

1) CONSULTAZIONI

Le consultazioni presidenziali sono dei colloqui che il Presidente della Repubblica fa con alcuni esponenti politici di spicco al fine di individuare chi può ricevere l’incarico di formare il governo e la relativa fiducia dal Parlamento. In genere il Capo dello Stato incontra il presidente delle Camere e i capi gruppo parlamentari con i segretari dei rispettivi partiti. Poi conferisce alla persona designata l’incarico di formare il governo. Questo accadrà per la Meloni.

In alcuni casi però, il presidente della Repubblica può affidare a una personalità di rilievo costituzionale il ‘mandato esplorativo’, ossia ulteriori consultazioni al fine di comprendere chi possa ricevere l’incarico. Diverso è il caso del preincarico che avviene quando il Capo dello Stato affida il compito di ulteriori consultazioni a chi poi designerà come incaricato di formare il governo.

Una volta terminato il mandato esplorativo è quindi il presidente della Repubblica che disegna un nome. L’incaricato, come successe nel caso di Mario Draghi, accetta con riserva ed inizia ulteriori consultazioni per capire se è in grado di ottenere la maggioranza. A questo punto possono succedere due cose: o l’incarico non trova la maggioranza, quindi rinuncia e il Capo dello Stato cerca un nuovo incaricato, oppure che l’incaricato ha concluso positivamente le consultazioni e sottopone al Presidente della Repubblica la lista dei ministri che vuole al suo fianco.

2) NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI

Concluse positivamente le consultazioni, spetta al Presidente della Repubblica provvedere all’emanazione di tre decreti tutti controfirmati dal nuovo presidente del Consiglio. Con questi atti, il Capo dello Stato nomina il presidente del consiglio dei ministri e su sua proposta i ministri. In alcuni casi si possono accettare anche le dimissioni del governo uscente che rimane in carica fino alla formazione del nuovo governo (art.92) per garantire la continuità (come è accaduto con Draghi).

3) GIURAMENTO

Poi tocca al giuramento. Come recita l’art. 93:

“Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica”.

Dopo il giuramento e prima della fiducia, il nuovo governo già ha tutti i poteri. Tra i compiti (art.95), il presidente del consiglio dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuove e coordina l’attività dei ministri.

L’ultima fase, la fiducia

Entro 10 giorni dal giuramento, il governo deve presentarsi davanti alle due Camere per ottenere la fiducia esponendo il programma che intende svolgere (dichiarazioni programmatiche). Al termine, i gruppi parlamentari di maggioranza presentato una mozione di fiducia che deve essere motivata e votata per appello nominale. Se il governo non ottiene la fiducia, deve dare le dimissioni al Presidente della Repubblica che deve trovare un nuovo incaricato.

Art. 94:

“Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione”. 

L’articolo 96 è dedicato invece ai reati:

“Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale”. 


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