Green Pass, il Governo chiarisce: controllare l’identità solo in caso di incongruenza con i dati


Il Ministero dell’Interno ha diffuso un’ulteriore chiarimento riguardante l’obbligo del Green Pass per accedere ai luoghi al chiuso: la verifica dell’identità è necessaria solo se c’è incongruenza con i dati della certificazione.

Alcuni giorni fa, il Governo aveva specificato che i gestori delle attività per le quali vige l’obbligo del Green Pass non fossero tenuti a controllare l’identità dei clienti, ma solo il certificato verde. Riguardo al possesso delle certificazioni verdi e al loro utilizzo, il Ministero dell’Interno ha emanato ora un’ulteriore circolare. Il documento precisa innanzitutto che le vigenti disposizioni in materia di Green Pass individuano due diverse fasi.

La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendono accedere alle attività per le quali essa prescritta. Tale prima verifica ricorre in ogni caso e proprio in ragione di ciò è configurata dall’art. 13 del d.P.C.M. come un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati, specificamente indicati nel comma 1 del predetto articolo“.

La seconda fase, di cui si occupa il comma 4 del citato art. 13, consiste nella dimostrazione da parte del soggetto intestatario della certificazione verde della propria identità personale mediante l’esibizione di un documento d’identità. Si tratta, in ogni evidenza di un’ulteriore verifica allo scopo di contrastare i casi di abuso o di elusione delle disposizioni“.

Questa seconda fase, tuttavia, non è sempre necessaria. Come specifica il Viminale, “La verifica dell’identità della persone in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima.

“Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione“. A questo proposito, la circolare specifica che il suddetto controllo “dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi”.


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