Napoli: 17enni iscritti automaticamente alle liste di leva. Cosa vuol dire per i giovani


Tutti i nati nell’anno 2003 e che quindi hanno compiuto 17 anni sono stati iscritti di diritto nelle liste di leva. L’annuncio, pubblicato sul sito del Comune di Napoli, in poche ore ha scatenato il panico da parte delle mamme dei giovani futuri diciottenni.

Nel mondo infatti non è un momento facile, complice l’attacco Usa all’Iran e la conseguente reazione. Ma è tutto il Medio-Oriente a destare preoccupazione. Dalla Libia alla Siria, Russia, Turchia e America cercano di ridisegnare gli equilibri mondiali. In questo scenario fa paura l’iscrizione dei proprio figli nelle liste di leva del 2003. Ma cosa vuol dire questo?

L’Italia non è in guerra e la chiamata alle armi è ormai sospesa da anni. L’annuncio dell’iscrizione alle liste di leva è pubblicato il primo gennaio di ogni anno da parte di ogni Comune d’Italia, come stabilito per legge. I Comuni devono svolgere l’attività di formazione ed aggiornamento delle liste di leva pubblicando con un apposito manifesto sul sito, l’obbligo di iscrizione nella lista di leva militare per i giovani che abbiano compiuto i 17 anni di età. Per leva si intende la classe, l’anno di nascita. Questo non vuol dire obbligare i giovani alla chiamata alle armi anche se l’articolo 52 della Costituzione ne fissa le condizioni:

“La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici”.

Il manifesto indica quindi l’iscrizione per obbligo dei 17enni nelle liste ma non la chiamata alla armi, che è possibile solo in casi limitati come spiegato nel comma 2 art.1929 d.lgs 66/2010:

“Il servizio di leva è ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, se il personale volontario in servizio è insufficiente e non è possibile colmare le vacanze di organico, in funzione delle predisposizioni di mobilitazione, mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi:

a) se è deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione;

b) se una grave crisi internazionale nella quale l’Italia è coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifica un aumento della consistenza numerica delle Forze armate”.


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