Coprifuoco, arriva l’ordinanza di De Luca: orari e sanzioni previste

Il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca


L’Ordinanza n° 83, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca d’intesa con il Ministro della Salute, dispone il coprifuoco in Campania dalle ore 23:00 alle ore 05:00. L’ordinanza è stata da poco pubblicata e in essa sono contenute le seguenti disposizioni così come già annunciato precedentemente:

Coprifuoco in Campania: arriva l’ordinanza di De Luca

Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 23 ottobre e fino al 13 novembre 2020 e comunque fino all’adozione di un prossimo DPCM:

a) è fatto obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Gli avventori degli esercizi di svolgimento delle attività indicate al primo periodo sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le ore 23,30;

b) fatto salvo quanto previsto dalla precedente lett. a), dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro;

c) per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio, dimora o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro.

Per quanto riguarda gli spostamenti interprovinciali motivati da necessità urgenti, specifica la Regione, bisognerà presentare un’autodichiarazione accompagnata da adeguata documentazione comprovante il motivo dello spostamento (ad es., ricevuta di pagamento, biglietto di ingresso, titoli analoghi).

La violazione dell’ordinanza di De Luca sul coprifuoco sarà punita ai sensi dell’art. 650 del codice penale. casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applicherà la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.


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