Ordinanza sindacale/ Stadio Maradona, estesi i divieti: niente vendita di bevande e alcolici

Lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli


In occasione della partita Napoli – Spartak Mosca, allo stadio Maradona, è stata emanata un’ordinanza sindacale che dispone l’estensione del divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori in vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, nonché di vendita e somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche.

Stadio Maradona, nuova ordinanza: vietata la vendita di bevande

La precedente ordinanza, del 23/08/2021 disponeva: “Da tre ore prima dell’inizio dell’incontro fino a due ore dopo la fine della partita, il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori in vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o di carta all’interno dello Stadio ‘Diego Armando Maradona’ nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle zone cittadine ricadenti nelle aree di seguito indicate:

da via Cinthia, altezza via Terracina – via Leopardi – via A. Doria – viale Augusto fino a Piazza Italia – via G. Cesare fino a Piazza Italia – via Campegna – via Diocleziano fino all’incrocio con via Cavalleggeri – viale Kennedy fino all’ingresso della Mostra d’Oltremare – l’intero Piazzale Tecchio – Largo Matteucci e Barsanti – via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l’incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l’Ospedale San Paolo”.

Vista la nota del 28 settembre con la quale la Questura di Napoli richiede l’adozione di un provvedimento ad integrazione dell’ordinanza già in vigore, al fine di garantire maggiore sicurezza nel corso del match in programma, pochi minuti fa è stata firmata l’ordinanza n. 2 del 29 settembre 2021.

Quest’ultima stabilisce: “Il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche all’interno dello Stadio ‘Diego Armando Maradona’ nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle zone cittadine ricadenti nelle aree di seguito indicate:

da via Cinthia, altezza via Terracina – via Leopardi – via A. Doria – viale Augusto fino a Piazza Italia – via G. Cesare fino a Piazza Italia – via Campegna – via Diocleziano fino all’incrocio con via Cavalleggeri – viale Kennedy fino all’ingresso della Mostra d’Oltremare – l’intero Piazzale Tecchio – Largo Matteucci e Barsanti – via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l’incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l’Ospedale “San Paolo”.

In più sancisce: “Il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori in vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o di carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle zone cittadine ricadenti nelle aree di seguito indicate e il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche nelle zone cittadine ricadenti nelle aree di seguito indicate:

Stazione Marittima di Napoli e finitimo molo Angioino, Piazza Municipio, via Cristoforo Colombo, via De Pretis, via Marchese Campodisola, via De Gasperi, via Maio di Porto, via Monserrato, via Conte Olivares, via Augusto Witting, piazza Matteo Schilizzi, via Matteo Schilizzi, via Spadari, vico dei Pezzi, via Salvatore Fusco, via San Nicola alla Dogana, via Guglielmo Melisurgo, vico Leone, piazza Francese, via Umberto Giordano, Supportico Fondo di Separazione”.

Tali misure, ad integrazione della precedente ordinanza, saranno in vigore dalle ore 7:00 di giovedì 30 settembre 2021 e fino a cessate esigenze.


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