Napoli, firmata l’ordinanza di Manfredi sulla movida: 4 mesi con locali chiusi prima e senza musica


Dopo settimane di attesa, è stata finalmente firmata l’ordinanza anti movida violenta da parte del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

NAPOLI, ARRIVA L’ORDINANZA RESTRITTIVA SULLA MOVIDA

Per quattro mesi, con decorrenza dal prossimo 17 febbraio, il primo cittadino ordina:

L’orario di chiusura degli esercizi in sede fissa e mobile di somministrazione di alimenti ebevande, di vicinato alimentare nonché di produzione artigianale di alimenti e dei chioschialimentari su area pubblica cittadina, esclusi ristoranti e pizzerie relativamente al servizio aitavoli, è stabilito:

dalla domenica al giovedì alle ore 01:00 del giorno successivo, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso;

il venerdì ed il sabato alle ore 02:00 del giorno successivo, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso.

In tutte le circostanze non è consentita la riapertura delle attività prima delle ore 05:00 del mattino.

2) Gli esercizi di vicinato di piccola, media e grande distribuzione non possono vendere bevande alcoliche da asporto dalle ore 24:00.

3) E’ fatto divieto dalle ore 24:00 ad ogni esercizio pubblico e/o commerciale, anche ove inpossesso di nulla osta acustico, di emettere musica e suoni all’esterno dei locali.

4) E’ fatto divieto a chiunque di utilizzare su strada amplificatori e/o percussioni a partire dalle ore 23.00.

Le zone interessate sono:

Chiaia/Posillipo: via Alabardieri, vico II Alabardieri, via Cavallerizza a Chiaia, piazzettaRodinò, vico Belledonne a Chiaia, vicoletto Belledonne a Chiaia, via G.Ferrigni, via Bisignano a Chiaia, vico dei Sospiri, via Carlo Poerio, vicoSatriano, via Fiorelli, vico Ischitella, l.go Ferrandina, vico Santa Maria aCappella Vecchia, P.zza San Pasquale a Chiaia, via Carducci, viaBausan, via Posillipo, via Ferdinando Russo, Discesa Marechiaro, Discesa Gaiola, Via Petrarca, P.zza San Luigi, via Chiaia, via Carducci,Gradoni di Chiaia, Salita Sant’Anna di Palazzo, Via Nardones, via CarloDe Cesare, via Mergellina, via Caracciolo, via G. Martucci, viale Dhorn,via Chiatamone, via Orsini, via Filangieri, via dei Mille, via VittoriaColonna, Riviera di Chiaia, p.zza Vittoria

Bagnoli: Discesa Coroglio, via Coroglio, P.zza Bagnoli, via Bagnoli, via Di Pozzuoli,via Caio Duilio, via Nisida

Vomero: via A. Falcone, via Merliani, via Morghen, via Mattia Preti, San Martino,p.zza Vanvitelli, via Kerbaker, p.zza Fuga, p.zza Medaglie d’oro

Centro storico:p.zza Bellini, via Bellini, via Santa Maria di Costantinopoli, via SanSebastiano, vico San Pietro a Majella, Via B. Croce, via Santa Chiara, viaCandelora, L.go Banchi Nuovi, L.go Giusso Girolamo, via S. GiovanniMaggiore Pignatelli, via Enrico de Marinis, via Mezzocannone, vicoPallonetto Santa Chiara, p.tta Nilo, via G. Paladino, Via Nilo, Via S. Biagiodei Librai, p.zza Monteoliveto, p.zza del Gesù, via Port’Alba, p.zza Dante,via D. Capitelli, via Cisterna Dell’Olio, Largo Teodoro Monticelli, p.zzaSanta Maria La Nova, p.zza San Giovanni Maggiore Pignatelli, CalataTrinità Maggiore, p.zza Miraglia, via San Domenico, vico San Domenico,Via Monteoliveto, p.zza San Domenico Maggiore, Largo Ecce Homo, viaCarrozzieri a Monteoliveto, via Diaz, via Cesare Battisti, p.zza Maio diPorto, via Sedile di Porto, via Spadari, via Schilizzi, via Pessina, LargoCorpo di Napoli, via Placido Pasquale, via Speranzella, vico Lungo Gelso,vico Tre Re a Toledo, vico Teatro Nuovo, vico Tre Regine, vico Trinità degliSpagnoli, p.zza Carlo III

Ferrovia: p.zza G. Garibaldi, p.zza Principe Umberto, p.zza Nazionale

Queste le sanzioni:

1) della presente ordinanza, siano punitimediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro da 25,00 a 500,00 ai sensi dell’art. 7bis del DLgs n. 267/00.2. che i trasgressori di quanto previsto al punto 2) della presente ordinanza, siano punitimediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro da 25,00 a 500,00 ai sensi dell’art. 7bis del DLgs n. 267/00.3. che i trasgressori di quanto previsto al punto 3) della presente ordinanza, siano punitimediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro da 25,00 a 500,00 ai sensi dell’art.7 bis del DLgs n. 267/00.4. che i trasgressori di quanto previsto al punto 4) della presente ordinanza, siano punitimediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro da 25,00 a 500,00 ai sensi dell’art.7 bis del Dlgs n. 267/00.5. Nei casi di reiterata inosservanza delle prescrizioni di cui ai punti 1), 2), 3) della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all’art. 12 comma 1 del DL 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della legge 24novembre 1981 n. 689: su segnalazione dell’Ufficio accertatore, potrà essere disposta dal Questore di Napoli l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’articolo 100 del RD 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

[pdf-embedder url=”https://www.vesuviolive.it/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/OS-MOVIDA-15feb-signed.pdf” title=”OS MOVIDA 15feb-signed”]


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI