Nuova ordinanza regionale: confermate misurazione della temperatura e mascherina sui mezzi


È di oggi una nuova ordinanza della Regione Campania per ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Si tratta di conferma e aggiornamento delle disposizioni per lo svolgimento delle attività economiche, sociali e ricreative e di ulteriori misure in tema di prevenzione e gestione del rischio di contagio.

Sono confermate le disposizioni di cui all’Ordinanza regionale n.66 dell’8 agosto 2020, concernenti l’obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti e utenti degli uffici pubblici e aperti al pubblico e di impedire l’ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi.
Sono confermate le disposizioni delle seguenti ordinanze regionali, già prorogate dalla menzionata Ordinanza n.66 dell’8 agosto 2020, per quanto vigenti alla data del 7 settembre 2020: Ordinanza regionale n. 62 del 15 luglio 2020, di aggiornamento delle Ordinanze nn. 48/2020, 50/2020, 51/2020, 52/2020, 56/2020, 59/2020, 61/2020; Ordinanza regionale n.63 del 24 luglio 2020; Ordinanza regionale n.64 del 31 luglio 2020.
L’esercizio delle attività di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, è conformato alle disposizioni organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico al DPCM del 7 agosto 2020, come sostituito dal DPCM del 7 settembre 2020, con le seguenti, ulteriori prescrizioni.
Resta confermato l’obbligo per i soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (mascherina) in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi.
Agli esercenti l’attività di trasporto, di linea e non di linea, è fatto obbligo di vietare l’ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare affollamenti sui mezzi, fino al completo deflusso dei passeggeri all’arrivo.
Per quanto riguarda il trasporto su ferro e gomma, la presente disposizione va applicata compatibilmente con la presenza di personale in servizio presso le stazioni e/o sui mezzi; eventuali passeggeri sprovvisti di mascherina devono essere sanzionati in conformità a quanto previsto al successivo punto ed essere invitati a scendere immediatamente e comunque appena possibile dal mezzo, al fine di evitare ogni ulteriore rischio connesso alla permanenza a bordo in assenza di dispositivi di protezione.
In caso di rifiuto, sarà disposto il blocco del bus o del treno e richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine. I gestori sono tenuti ad adottare protocolli di sicurezza che tutelino il personale aziendale e gli utenti nelle operazioni di vendita e di verifica dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi.
Per la vendita, è raccomandato l’acquisto dei titoli di viaggio mediante apparecchiature automatiche e/o online, nonché di usufruire delle funzionalità centralizzate del sistema di vendita regionale. La seduta deve essere utilizzata dall’utente esclusivamente a tal fine, senza apposizione di materiale o altre forme di invasione delle sedute laterali e frontistanti.
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato.
I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.


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