Funerali a boss: perché la Chiesa può negarli


Non è la prima volta che succede: vietare i funerali ad un boss. E’ accaduto ieri a Casapesenna, vicino Aversa, a Luigi Venosa, detto ‘O cucchiere, boss vicino al clan dei Casalesi il questore Borrelli ha vietato la cerimonia pubblica in chiesa. E’ stato concesso solo una breve funzione privata nella cappella del cimitero.

Questo è solo l’ultimo caso in ordine di tempo, due anni fa avevano fatto scalpore i funerali in pompa magna di Vittorio Casamonica a Roma. In quell’occasione Famiglia Cristiana aveva intervistato il teologo Silvano Sirboni che si espresse su quelle esequie degne di un principe del Rinascimento.

Il funerale non santifica la vita di nessuno – affermò Sirboni – mette le mani di ciascuno nelle mani della infinita misericordia di Dio”. A meno che non ci sia un rifiuto in vita da parte del soggetto in questione, tutti hanno diritto ai funerali in quanto battezzati “Magari sono stati infedeli al battesimo, ma la Chiesa prega anche per loro“, continuò.

Nessun parroco può rifiutare di celebrare un funerale, – continuò il teologo – a meno che non ci siano prove che sia stato rifiutato dal defunto stesso”.

Qualche anno fa anche il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, aveva intimato ai suoi sacerdoti di non celebrare in chiesa i funerali dei boss della camorra.

Ma cosa dice il diritto canonico della Chiesa?

Il Canone 1184 (n. 3 par. 1) – spiegò Sirboni – afferma che le esequie si negano “ai peccatori manifesti ai quali non è possibile concederle senza pubblico scandalo dei fedeli”. E subito dopo (par. 2): “Presentandosi qualche dubbio si rimanda all’ordinario del luogo al cui giudizio bisogna stare”. Gli unici su cui si afferma esplicitamente il divieto sono “apostati, eretici e scismatici”. Dunque solo lo scandalo grave dei fedeli, accertato dal vescovo, può evitare il funerale“.

Il diritto canonico quindi vieta il funerale ai peccatori manifesti, citazione che include e mette sullo stesso piano divorziati, “ladri di polli” e boss malavitosi. Lo stesso articolo, però, invita a sentire il parere dell’ordinario del luogo e di sottomettersi al suo giudizio personale. Quindi è a discrezione del parroco o del vescovo decidere se procedere o negare i funerali.

Fonti:

Famiglia Cristiana
laleggepertutti.it
Art. 1184 cod. dir. canonico.


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